Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso le Regioni e gli enti locali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Denunciato eccesso di delega in relazione ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione - Insussistenza alla stregua di corretta interpretazione della norma delegante - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), censurati dalla Corte d'appello di Bari e dai Tribunali di Napoli e di Messina - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in quanto, prevedendo la sospensione dalle cariche elettive presso le Regioni e gli enti locali in caso di condanna non definitiva per alcuni reati, violerebbero il criterio direttivo posto dall'art. 1, comma 64, lett. m), della legge delega n. 190 del 2012, il quale avrebbe inteso riferire la sospensione alle cariche elettive e la decadenza alle cariche non elettive, entrambe solo in caso di condanna definitiva. A differenza di altri criteri direttivi, che esprimono univocamente una volontà innovativa del regime previgente, il comma 64, lett. m), non menziona affatto l'eliminazione della sospensione cautelare e della decadenza dalle cariche elettive, onde la sua formulazione letterale è compatibile con un'interpretazione che tenga ferma, per le cariche elettive, la sospensione cautelare e la decadenza, rispettivamente prima e dopo il passaggio in giudicato della condanna per reati ostativi. Tale interpretazione è confermata da argomenti sia testuali (tra cui, l'indicazione, nella legge delega, dell'oggetto del decreto delegato come "testo unico" di "riordino" e "armonizzazione della normativa vigente"), sia logico-sistematici (risultando, tra l'altro, contrario alla finalità generale della legge delega e a quella del comma 64 un arretramento degli strumenti di prevenzione dell'illegalità nella p.a.); né può ritenersi contraddetta dai lavori preparatori della legge n. 190, i quali non forniscono indizi univoci. L'art. 1, comma 64, lett. m), l. n. 190 del 2012 è pertanto da interpretare nel senso che l'inciso "sentenza definitiva di condanna" si riferisce solo alla decadenza e non anche alla sospensione (affidata, invece, alla disciplina delegata di riordino), con conseguente insussistenza del denunciato eccesso di delega. (Precedenti citati: sentenze n. 407 del 1992, sullo scopo dell'originaria disciplina in tema di incandidabilità, decadenza e sospensione dalle cariche politiche; sentenza n. 141 del 1996, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990, nella parte in cui prevedeva l'incandidabilità prima della condanna definitiva; sentenze n. 236 del 2015, n. 118 del 2013, n. 352 del 2008, n. 25 del 2002, n. 141 del 1996 e n. 407 del 1992, sulla legittimità dell'istituto della sospensione cautelare dalle cariche politiche).
Per costante giurisprudenza costituzionale, il contenuto della delega non può essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale la stessa si inserisce, poiché soltanto l'identificazione della sua ratio consente di verificare, in sede di controllo, se la norma delegata sia con essa coerente. (Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2015, n. 98 del 2015, n. 229 del 2014, n. 50 del 2014, n. 134 del 2013, n. 119 del 2013, n. 272 del 2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 341 del 2007, n. 425 del 2000 e n. 163 del 2000).
In assenza di chiara e univoca formulazione dei principi e criteri direttivi, se l'obiettivo della delega legislativa è quello di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni, la conseguenza è che i principi sono quelli già posti dal legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 341 del 2007 e n. 53 del 2005).