Sentenza 276/2016 (ECLI:IT:COST:2016:276)
Massima numero 39474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Titolo
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive regionali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità anche se la condanna sia precedente alla candidatura - Denunciato eccesso di delega in relazione ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione - Insussistenza alla stregua di corretta interpretazione della norma delegante - Non fondatezza della questione.
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive regionali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità anche se la condanna sia precedente alla candidatura - Denunciato eccesso di delega in relazione ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione - Insussistenza alla stregua di corretta interpretazione della norma delegante - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), censurato dal Tribunale di Napoli - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in quanto, non limitando la sospensione dalla carica elettiva regionale alle condanne successive alla candidatura, violerebbe il criterio direttivo posto dall'art. 1, comma 64, lett. m), della legge delega n. 190 del 2012. Posto che tale criterio direttivo va interpretato nel senso che l'inciso "sentenza definitiva di condanna" si riferisce solo alla decadenza e non anche alla sospensione dalla carica, lo stesso deve dirsi per il requisito temporale relativo alla condanna ("successiva alla candidatura"), previsto dal medesimo comma 64, lett. m), con conseguente insussistenza del denunciato eccesso di delega.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), censurato dal Tribunale di Napoli - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in quanto, non limitando la sospensione dalla carica elettiva regionale alle condanne successive alla candidatura, violerebbe il criterio direttivo posto dall'art. 1, comma 64, lett. m), della legge delega n. 190 del 2012. Posto che tale criterio direttivo va interpretato nel senso che l'inciso "sentenza definitiva di condanna" si riferisce solo alla decadenza e non anche alla sospensione dalla carica, lo stesso deve dirsi per il requisito temporale relativo alla condanna ("successiva alla candidatura"), previsto dal medesimo comma 64, lett. m), con conseguente insussistenza del denunciato eccesso di delega.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/2012
n. 235
art. 8
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 06/11/2012
n. 190
art. 1
co. 64 lett. m)