Sentenza 276/2016 (ECLI:IT:COST:2016:276)
Massima numero 39475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Titolo
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso gli enti locali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità anche in relazione a reati commessi prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. - Denunciata violazione dei principi di irretroattività delle pene e delle sanzioni qualificabili come penali in base alla CEDU, del diritto di elettorato passivo (assunto come diritto fondamentale) e dei principi di imparzialità e buon andamento della PA - Insufficiente descrizione della fattispecie di causa e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso gli enti locali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità anche in relazione a reati commessi prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. - Denunciata violazione dei principi di irretroattività delle pene e delle sanzioni qualificabili come penali in base alla CEDU, del diritto di elettorato passivo (assunto come diritto fondamentale) e dei principi di imparzialità e buon andamento della PA - Insufficiente descrizione della fattispecie di causa e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili - per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dal Tribunale di Messina, in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 7 della CEDU), in quanto prevede la sospensione dalle cariche elettive locali in caso di condanna non definitiva per alcuni reati, pur se consumati prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di riferimenti al reato per cui è intervenuta la condanna impedisce alla Corte di operare il necessario controllo sulla rilevanza, la quale potrebbe essere ravvisata solo rispetto ad un nuovo reato ostativo, che prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 235 del 2012 non faceva scattare la sospensione dalla carica, per la medesima durata, a seguito di condanna non definitiva. Con riguardo ai reati già considerati come ostativi dalla disciplina anteriore, invece, non sarebbe in radice prospettabile la retroattività della sospensione dalle cariche, anche qualora la si qualificasse come sanzione penale, atteso che al momento della commissione del reato l'ordinamento già prevedeva la stessa misura per la medesima fattispecie e che sussiste un rapporto di continuità tra la norma allora in vigore e l'attuale.
Sono dichiarate inammissibili - per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dal Tribunale di Messina, in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 7 della CEDU), in quanto prevede la sospensione dalle cariche elettive locali in caso di condanna non definitiva per alcuni reati, pur se consumati prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di riferimenti al reato per cui è intervenuta la condanna impedisce alla Corte di operare il necessario controllo sulla rilevanza, la quale potrebbe essere ravvisata solo rispetto ad un nuovo reato ostativo, che prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 235 del 2012 non faceva scattare la sospensione dalla carica, per la medesima durata, a seguito di condanna non definitiva. Con riguardo ai reati già considerati come ostativi dalla disciplina anteriore, invece, non sarebbe in radice prospettabile la retroattività della sospensione dalle cariche, anche qualora la si qualificasse come sanzione penale, atteso che al momento della commissione del reato l'ordinamento già prevedeva la stessa misura per la medesima fattispecie e che sussiste un rapporto di continuità tra la norma allora in vigore e l'attuale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/2012
n. 235
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 4
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 7