Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche politiche presso le Regioni e gli enti locali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità anche in relazione a reati commessi prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. - Denunciata violazione del principio di irretroattività delle sanzioni qualificabili come penali in base alla CEDU - Insussistenza, non avendo la sospensione carattere di pena in senso convenzionale - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lett. c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurati dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale di Napoli - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 7 della CEDU) - in quanto, nel prevedere la sospensione dalle cariche elettive regionali e locali in caso di condanna non definitiva per alcuni reati, non ne escludono l'applicabilità per le condanne relative a reati consumati prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. La sospensione prevista dalle norme censurate non corrisponde ad alcuno dei criteri identificativi della nozione di "pena" in senso convenzionale (c.d. criteri "Engel") coniati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, dal momento che non ha natura penale nel diritto interno, non ha funzione punitiva-deterrente nei confronti dell'autore dell'illecito ed è priva del connotato di "speciale" gravità necessario per assimilarla, sul piano della afflittività, a una sanzione penale o amministrativa. Dal quadro delle garanzie apprestate dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, non è dunque ricavabile un vincolo ad assoggettare una misura amministrativa cautelare, quale la sospensione in esame, al divieto convenzionale di retroattività della legge penale; mentre è compatibile con quel quadro la soluzione adottata dal legislatore italiano con la finalità di evitare che la permanenza in carica di chi sia stato condannato anche in via non definitiva per determinati reati che offendono la pubblica amministrazione possa comunque incidere sugli interessi costituzionali protetti dall'art. 97, secondo comma, Cost. (che affida al legislatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione) e dall'art. 54, secondo comma, Cost. (che impone ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche "il dovere di adempierle con disciplina ed onore").
Spetta alla Corte costituzionale valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui la Corte costituzionale è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza. In altri termini, spetta alla Corte costituzionale di apprezzare la giurisprudenza europea formatasi sulla norma conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi. (Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2016, n. 236 del 2011, n. 311 del 2009 e n. 317 del 2009).