Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso le Regioni e gli enti locali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità anche in relazione a reati commessi prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. - Denunciata limitazione retroattiva del diritto di elettorato passivo - Ipotizzata "costituzionalizzazione" del principio di irretroattività della legge che disciplini diritti fondamentali - Esclusione - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lett. c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurati dal Tribunale di Napoli - in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, Cost. - in quanto, non escludendo l'applicazione della sospensione di diritto dalle cariche elettive regionali e locali in relazione ai reati consumati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 235 del 2012, violerebbero il fisiologico limite della irretroattività (art. 11 delle preleggi) entro cui il legislatore può disciplinare il diritto di elettorato passivo, assunto come diritto fondamentale. Come rilevato in precedente pronuncia di rigetto di analoga questione, è infondata la tesi (sostenuta dal rimettente) della "costituzionalizzazione" del principio di irretroattività in tutti i casi in cui la Costituzione riserva alla legge la disciplina di diritti inviolabili. (Precedente specifico citato: sentenza n. 236 del 2015).
In base alla giurisprudenza costituzionale, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., le leggi possono retroagire, rispettando una serie di limiti che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. (Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2015 e n. 156 del 2007).