Sentenza 276/2016 (ECLI:IT:COST:2016:276)
Massima numero 39479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Titolo
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Restrizione da parte della Corte alla sola disposizione direttamente applicabile nei giudizi a quibus - Esclusione delle norme indicate come tertium comparationis e di quelle non direttamente attinte dalle censure.
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Restrizione da parte della Corte alla sola disposizione direttamente applicabile nei giudizi a quibus - Esclusione delle norme indicate come tertium comparationis e di quelle non direttamente attinte dalle censure.
Testo
L'oggetto della questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale di Napoli censurando la mancata previsione di una soglia di pena - analoga a quella stabilita ai fini dell'incandidabilità dei parlamentari - per la sospensione dalla carica dei consiglieri regionali in caso di condanna non definitiva, va circoscritto all'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, direttamente applicabile nei giudizi a quibus (nei quali si controverte di sospensioni derivanti da condanne non definitive), dovendo escludersi che siano oggetto di censura anche gli artt. 1, comma 1, lett. b), e 7, comma 1, lett. c), del medesimo d.lgs., giacché il primo, recando la disciplina applicabile ai parlamentari nazionali ed europei, funge da tertium comparationis, mentre il secondo - in tema di incandidabilità da condanna definitiva - rileva solo come norma alla quale il citato art. 8 rinvia per individuare le cariche soggette alla sospensione e i reati per i quali la condanna non definitiva fa scattare tale misura.
L'oggetto della questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale di Napoli censurando la mancata previsione di una soglia di pena - analoga a quella stabilita ai fini dell'incandidabilità dei parlamentari - per la sospensione dalla carica dei consiglieri regionali in caso di condanna non definitiva, va circoscritto all'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, direttamente applicabile nei giudizi a quibus (nei quali si controverte di sospensioni derivanti da condanne non definitive), dovendo escludersi che siano oggetto di censura anche gli artt. 1, comma 1, lett. b), e 7, comma 1, lett. c), del medesimo d.lgs., giacché il primo, recando la disciplina applicabile ai parlamentari nazionali ed europei, funge da tertium comparationis, mentre il secondo - in tema di incandidabilità da condanna definitiva - rileva solo come norma alla quale il citato art. 8 rinvia per individuare le cariche soggette alla sospensione e i reati per i quali la condanna non definitiva fa scattare tale misura.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/2012
n. 235
art. 8
co. 1
decreto legislativo
31/12/2012
n. 235
art. 1
co. 1
decreto legislativo
31/12/2012
n. 235
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte