Sentenza 276/2016 (ECLI:IT:COST:2016:276)
Massima numero 39480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39470  39471  39472  39473  39474  39475  39476  39477  39478  39479  39481  39482


Titolo
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive regionali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità non subordinata all'irrogazione di pena superiore a due anni di reclusione - Disparità di trattamento normativo rispetto alla incandidabilità dei parlamentari nazionali ed europei - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di elettorato passivo - Insufficiente descrizione della fattispecie e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per insufficiente descrizione della fattispecie e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dal Tribunale di Napoli, in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost., in quanto non prevede - ai fini della sospensione dalle cariche elettive regionali in caso di condanna per determinati reati (e, in particolare, per il delitto di abuso d'ufficio) - una soglia di pena superiore ai due anni, come invece stabilito per i parlamentari nazionali ed europei ai fini dell'incandidabilità. La mancata indicazione, nell'ordinanza di rimessione, dell'entità della pena inflitta al destinatario della sospensione con la condanna non definitiva per abuso d'ufficio preclude alla Corte il controllo sulla rilevanza della questione, in quanto la censura di disparità di trattamento rileverebbe ai fini della decisione del processo principale solo se in concreto la pena inflitta fosse pari o inferiore a due anni di reclusione.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie - non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - determina l'inammissibilità della questione per omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza. (Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2014 e n. 338 del 2011, ordinanza n. 176 del 2014).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/2012  n. 235  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte