Sentenza 276/2016 (ECLI:IT:COST:2016:276)
Massima numero 39481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Titolo
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive regionali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità non subordinata all'irrogazione di pena superiore a due anni di reclusione - Disparità di trattamento normativo rispetto alla incandidabilità dei parlamentari nazionali ed europei - Evocazione di parametri riguardanti la delega legislativa - Difetto di motivazione in ordine ad essi - Inammissibilità della questione.
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive regionali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità non subordinata all'irrogazione di pena superiore a due anni di reclusione - Disparità di trattamento normativo rispetto alla incandidabilità dei parlamentari nazionali ed europei - Evocazione di parametri riguardanti la delega legislativa - Difetto di motivazione in ordine ad essi - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dalla Corte d'appello di Bari, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto non prevede - ai fini della sospensione dalle cariche elettive regionali in caso di condanna per determinati reati (e, in particolare, per il delitto di abuso d'ufficio) - una soglia di pena superiore ai due anni, come invece stabilito per i parlamentari nazionali ed europei ai fini dell'incandidabilità. Il rimettente motiva la non manifesta infondatezza argomentando esclusivamente sulla irragionevolezza della disparità di trattamento normativo fra cariche regionali e parlamentari, senza fornire alcun argomento di supporto all'ulteriore invocazione degli artt. 76 e 77 Cost., già posti a fondamento dell'autonoma censura di eccesso di delega. (Precedenti citati: sentenza n. 133 del 2016, ordinanze n. 93 del 2016 e n. 52 del 2015, sulla inammissibilità della questione per carenza di motivazione in ordine ai parametri evocati).
È dichiarata inammissibile - per difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dalla Corte d'appello di Bari, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto non prevede - ai fini della sospensione dalle cariche elettive regionali in caso di condanna per determinati reati (e, in particolare, per il delitto di abuso d'ufficio) - una soglia di pena superiore ai due anni, come invece stabilito per i parlamentari nazionali ed europei ai fini dell'incandidabilità. Il rimettente motiva la non manifesta infondatezza argomentando esclusivamente sulla irragionevolezza della disparità di trattamento normativo fra cariche regionali e parlamentari, senza fornire alcun argomento di supporto all'ulteriore invocazione degli artt. 76 e 77 Cost., già posti a fondamento dell'autonoma censura di eccesso di delega. (Precedenti citati: sentenza n. 133 del 2016, ordinanze n. 93 del 2016 e n. 52 del 2015, sulla inammissibilità della questione per carenza di motivazione in ordine ai parametri evocati).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/2012
n. 235
art. 8
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte