Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive regionali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità non subordinata all'irrogazione di pena superiore a due anni di reclusione - Disparità di trattamento normativo rispetto alla incandidabilità dei parlamentari nazionali ed europei - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di elettorato passivo - Esclusione - Non comparabilità delle posizioni poste a raffronto e ragionevolezza della scelta operata dal legislatore - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dalla Corte d'appello di Bari, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. (il secondo evocato senza autonome ragioni, come conseguenza dell'asserita violazione del primo), in quanto non prevede - ai fini della sospensione dalle cariche elettive regionali in caso di condanna per determinati reati - una soglia di pena superiore ai due anni, come invece stabilito per i parlamentari nazionali ed europei ai fini dell'incandidabilità. Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, non appare configurabile, sotto il profilo della disparità di trattamento, un raffronto tra la posizione dei titolari di cariche elettive nelle Regioni e negli enti locali e quella dei membri del Parlamento e del Governo, essendo evidente il diverso livello istituzionale e funzionale degli organi costituzionali ora citati. Né può quindi ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di differenziare le condizioni di applicabilità della sospensione e della incandidabilità, subordinando solo l'applicazione di quest'ultima all'entità della pena inflitta, tenuto anche conto che lo statuto dei membri del Parlamento è assistito da garanzie costituzionalmente presidiate, che porrebbero limiti all'estensione con legge ordinaria dell'istituto della sospensione del mandato parlamentare. Nemmeno l'esercizio di funzioni legislative da parte dei consigli regionali fa venir meno la diversità del loro livello istituzionale e funzionale rispetto al Parlamento e l'oggettiva differenza, per molti e decisivi aspetti, della condizione dei componenti dei due organi legislativi. La finalità di tutela del buon andamento e della legalità nella pubblica amministrazione perseguita dalla disciplina in esame può anzi giustificare un trattamento di maggiore severità nella valutazione delle condanne per reati contro la pubblica amministrazione inflitte ai consiglieri regionali, dal momento che parte delle funzioni da essi svolte ha natura amministrativa. L'eterogeneità degli istituti della sospensione per condanna non definitiva e della incandidabilità per condanna definitiva - l'una, a differenza dell'altra, costituente misura cautelare, sottratta ad esigenze di proporzionalità e adeguatezza alla gravità del fatto - rende altresì inidoneo a fungere da tertium comparationis l'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 235 del 2012 (in tema di incandidabilità alla carica di parlamentare a seguito di condanna definitiva), restando esclusa, anche per questa ragione, la violazione del principio di parità di trattamento. (Precedenti citati: sentenza n. 407 del 1992, sulla non comparabilità delle posizioni dei titolari di cariche elettive nazionali e non nazionali, derivante dalla diversità del rispettivo livello istituzionale e funzionale; sentenze n. 215 del 2014, n. 155 del 2014 e n. 234 del 2008, sulla eterogeneità degli istituti della sospensione e della incandidabilità; sentenze n. n. 25 del 2002 e n. 206 del 1999, sulla natura cautelare della sospensione dalla carica elettiva in caso di condanna non definitiva, correlata alla possibile lesione dell'interesse pubblico causata dalla permanenza del condannato nell'organo elettivo).
Il Parlamento è sede esclusiva della rappresentanza politica nazionale, che imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile. (Precedente citato: sentenza n. 106 del 2002).
La commissione di reati che offendono la pubblica amministrazione può rischiare di minarne l'immagine e la credibilità e di inquinarne l'azione in modo particolarmente incisivo al livello degli enti regionali e locali, per la prossimità dei cittadini al tessuto istituzionale locale e la diffusività del fenomeno in tale ambito. (Precedente citato: sentenza n. 236 del 2015).