Sentenza 278/2016 (ECLI:IT:COST:2016:278)
Massima numero 39280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
09/11/2016; Decisione del
09/11/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:
39281
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Denuncia di norma processuale entrata in vigore successivamente all'instaurazione del giudizio a quo - Immediata applicabilità al segmento processuale cui si riferisce - Esclusione della necessità di specifica motivazione sul punto - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Denuncia di norma processuale entrata in vigore successivamente all'instaurazione del giudizio a quo - Immediata applicabilità al segmento processuale cui si riferisce - Esclusione della necessità di specifica motivazione sul punto - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione sulla rilevanza, formulata rispetto alla questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui, introducendo il comma 2-quater dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dispone che la Commissione tributaria, con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari, provvede sulle spese della relativa fase. Il dato temporale che rileva ai fini della individuazione della norma da applicare nel giudizio a quo è quello relativo all'adozione della pronuncia cautelare, alla quale è immediatamente applicabile, in quanto di natura processuale, la nuova disciplina, pur se entrata in vigore successivamente alla data in cui l'istanza è stata formulata. Contrariamente all'assunto da cui muove l'eccezione, su tale punto non è necessaria una motivazione specifica da parte del rimettente, trattandosi di un principio pacifico. Del tutto ininfluente è, poi, la circostanza che l'ordinanza di rimessione segua di pochi giorni l'entrata in vigore della disciplina censurata.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione sulla rilevanza, formulata rispetto alla questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui, introducendo il comma 2-quater dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dispone che la Commissione tributaria, con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari, provvede sulle spese della relativa fase. Il dato temporale che rileva ai fini della individuazione della norma da applicare nel giudizio a quo è quello relativo all'adozione della pronuncia cautelare, alla quale è immediatamente applicabile, in quanto di natura processuale, la nuova disciplina, pur se entrata in vigore successivamente alla data in cui l'istanza è stata formulata. Contrariamente all'assunto da cui muove l'eccezione, su tale punto non è necessaria una motivazione specifica da parte del rimettente, trattandosi di un principio pacifico. Del tutto ininfluente è, poi, la circostanza che l'ordinanza di rimessione segua di pochi giorni l'entrata in vigore della disciplina censurata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
24/09/2015
n. 156
art. 9
co. 1
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 15
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte