Sentenza 278/2016 (ECLI:IT:COST:2016:278)
Massima numero 39281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  09/11/2016;  Decisione del  09/11/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39280


Titolo
Contenzioso tributario - Spese della fase cautelare - Liquidazione da parte della Commissione tributaria con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari - Denunciata esorbitanza dai principi e criteri direttivi della delega per la revisione del contenzioso tributario - Insussistenza del prospettato eccesso di delega - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 156 del 2015, censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso - in riferimento all'art. 76 Cost., per violazione dell'art. 10, comma 1, lett. b), n. 11), della legge n. 23 del 2014 - nella parte in cui, introducendo il comma 2-quater dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dispone che la Commissione tributaria, con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari, provvede sulle spese della relativa fase. Lungi dall'essere censurabile per eccesso di delega, la scelta del legislatore delegato di introdurre la condanna alle spese della fase cautelare rappresenta il corretto esercizio della fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi (rispettivamente, della legge di delegazione e di quella delegata), in coerenza con la ratio della legge delega. La norma censurata si limita infatti ad anticipare la liquidazione delle spese della fase cautelare già alla chiusura di tale segmento processuale, dando applicazione al principio sostanziale della soccombenza con una regola più rigorosa, meramente processuale, che evidenzia l'incidenza (implicita nel suddetto principio) di tale fase sulla distribuzione delle spese processuali e costituisce un naturale sviluppo del criterio direttivo dell' "incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria", nella misura in cui rafforza l'efficacia deterrente della condanna alle spese, favorendo un più ragionato esercizio del diritto di azione. (Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2014 e n. 230 del 2010).

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. In particolare va riconosciuta, in capo al legislatore delegato, una fisiologica attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, che deve, però, svolgersi nell'alveo delle scelte di fondo operate dal legislatore della delega, nel pieno rispetto della ratio di quest'ultima e in coerenza con il complessivo quadro normativo. (Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 194 del 2015, n. 146 del 2015 e n. 98 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  24/09/2015  n. 156  art. 9  co. 1

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 15  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/2014  n. 23  art. 10    co. 1  lett. b), n. 11)