Sentenza 279/2016 (ECLI:IT:COST:2016:279)
Massima numero 39447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/11/2016;  Decisione del  23/11/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39448  39449


Titolo
Ricorso in via principale - Parametri evocati - Palese incongruenza di uno di essi rispetto allo sviluppo argomentativo - Mero errore materiale - Ininfluenza ai fini dell'identificazione e dell'ammissibilità della questione - Conseguente limitazione del thema decidendum.

Testo
Nel ricorso proposto dal Governo avverso l'art. 9 della legge reg. Molise n. 6 del 2016, l'evocazione del quarto comma dell'art. 81 Cost. - in quanto palesemente incongruente rispetto allo sviluppo argomentativo, circoscritto al congiuntamente evocato terzo comma del medesimo articolo - non si configura come errore concettuale, bensì quale mero lapsus calami, che non preclude l'identificazione della questione né pregiudica il diritto di difesa della parte resistente, ed è quindi irrilevante ai fini dell'ammissibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 151 del 2016 e n. 188 del 2014).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  04/05/2016  n. 6  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte