Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 - Utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto iscritto nella parte attiva, con correlato allargamento della possibilità di spesa - Violazione dei principi in materia di armonizzazione contabile e dell'obbligo di copertura finanziaria delle spese - Compromissione degli equilibri di bilancio - Contrasto con i principi di unità, universalità ed integrità del bilancio - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 81, terzo comma, e dell'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione ai principi contabili applicati di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 - l'art. 9 della legge reg. Molise n. 6 del 2016, riguardante l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto iscritto nella parte attiva del bilancio regionale 2016. La disposizione impugnata dal Governo applica arbitrariamente, alle lett. a) e b), l'avanzo di amministrazione presunto al fine di allargare indebitamente la possibilità di spesa oltre le risorse disponibili, in quanto né le suddette previsioni, né la nota integrativa, né gli allegati al bilancio individuano i vincoli normativi in grado di collegare le risorse alla correlata parte della spesa, con conseguente impossibilità di verificare i presupposti normativi dell'utilizzazione in deroga al principio generale del previo accertamento del risultato di amministrazione complessivo, neppure essendovi corrispondenza tra l'elenco analitico delle quote vincolate e gli atti in base ai quali è stato disposto e accertato il preteso vincolo e il relativo oggetto. Lesiva dei parametri evocati è anche l'iscrizione in entrata, alla lett. c), del "Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015", dal momento che essa consente la spendita di risorse di incerta realizzazione, anziché impedirla in conformità alla funzione del fondo e al generale principio di cautela in materia finanziaria e contabile. Contrastano, altresì, con l'art. 81, terzo comma, Cost. sia la mancata contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità percepite dalla Regione, ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013, negli esercizi 2013 e 2014 - le quali costituiscono anticipazioni di cassa di più lungo periodo rispetto a quelle ordinarie - sia la mancata copertura nel triennio 2016-2018 delle corrispondenti quote di interessi e di capitale da rimborsare allo Stato. Attraverso dette omissioni - oltre a violare le prescrizioni dell'art. 1, comma 692, della legge n. 208 del 2015 - l'impostazione del bilancio regionale finisce per aggravare le disfunzioni cui le medesime anticipazioni dovevano porre rimedio e per incrementare il disavanzo potenziale dell'ente. Ulteriormente lesiva degli equilibri di bilancio - e tale da snaturare l'essenza del documento - è la mancanza di un prospetto sintetico in grado di dare la misura della dimensione economico-finanziaria dalla quale prende l'avvio il bilancio di previsione 2016 nonché delle complessive coperture riferite all'esercizio annuale, a quello triennale e alle straordinarie situazioni debitorie eccezionalmente fronteggiate attraverso le anticipazioni di lungo periodo. La struttura della legge di bilancio della Regione Molise finisce, in tal modo, per collidere con l'art. 81, terzo comma, Cost. anche sotto il profilo dei principi di unità, universalità ed integrità del bilancio. (Precedenti citati: sentenza n. 70 del 2012, sulla necessità di individuare i presupposti normativi dell'utilizzazione in deroga al principio generale del previo accertamento del risultato di amministrazione complessivo; sentenza n. 181 del 2015, sulla funzione delle anticipazioni di cassa).
Nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati individualmente identificati e regolarmente stanziati nei modi di legge nell'esercizio precedente. (Precedente citato: sentenza n. 70 del 2012).
Il punto 9.11.4. dell'Allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011, nell'elencare analiticamente le risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, non inficia il principio per cui, quand'anche non direttamente dipendente dalla legge, il vincolo deve trovare diretto presupposto nella stessa.
Gli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013 hanno la finalità di consentire di adempiere ad oneri pregressi, attraverso una mera anticipazione di cassa di lungo periodo ed un parallelo rientro dal deficit (mediante proporzionate riduzioni della spesa corrente nel periodo di ammortamento dell'anticipazione di cassa). (Precedente citato: sentenza n. 181 del 2015).
I principi di unità, universalità ed integrità del bilancio, per effetto dell'art. 24, comma 1, della legge n. 196 del 2009, costituiscono "profilo attuativo (rectius: specificativo)" dell'art. 81 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 192 del 2012).