Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 - Inscindibile connessione della loro struttura con l'illegittima utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto iscritto nella parte attiva del bilancio 2016 - Illegittimità costituzionale in via consequenziale, nei sensi di cui in motivazione e nelle parti indicate - Necessità che il legislatore regionale assuma appropriati provvedimenti di riequilibrio dei bilanci annuale e pluriennale.
È dichiarata costituzionalmente illegittima - in via consequenziale (in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - la legge reg. Molise n. 6 del 2016, nei sensi di cui in motivazione, ossia nelle parti in cui: a) è autorizzata la spendita dell'avanzo di amministrazione presunto di cui all'art. 9 della medesima legge; b) non sono state sterilizzate le anticipazioni di tesoreria di cui agli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013; c) non è stata prevista la copertura delle rate in quota capitale ed interessi delle anticipazioni stesse. L'inscindibile connessione esistente tra la fattispecie normativa di cui al citato art. 9 e l'intera struttura dei bilanci annuale 2016 e pluriennale 2016-2018, approvati dalla legge regionale n. 6 del 2016, comporta che la già dichiarata invalidità della prima si trasmette alla seconda, in quanto correlata e interagente con essa. In base al principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, la Regione Molise dovrà assumere appropriati provvedimenti di carattere finanziario, in ordine alla cui concreta configurazione la perdurante discrezionalità del legislatore regionale sarà limitata dalla priorità dell'impiego delle risorse disponibili per i doverosi provvedimenti di riequilibrio del bilancio 2016 e del successivo biennio precedentemente individuati. (Precedenti citati: sentenze n. 266 del 2013 e n. 250 del 2013, sul riflesso invalidante di singole poste sull'intero bilancio).
Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche. (Precedente citato: sentenza n. 250 del 2013).