Sentenza 280/2016 (ECLI:IT:COST:2016:280)
Massima numero 39359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  08/11/2016;  Decisione del  08/11/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39360  39361


Titolo
Imposte e tasse - IMU (imposta municipale unica) - Riserva all'erario del maggior gettito derivante dalla sua anticipazione sperimentale - Denunciata riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali riscosse in Sicilia in difetto dei necessari presupposti - Ininfluenza della violazione delle regole di riparto del gettito rispetto all'applicabilità del tributo ai soggetti passivi - Incongruità della soluzione prospettata dal rimettente rispetto all'obiettivo perseguito - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili - per incongruità della soluzione prospettata rispetto all'obiettivo perseguito - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 11 e 17, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sollevate, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto reg. Sicilia, al principio di leale collaborazione e all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sez. riunite, in sede di parere su ricorso straordinario al Presidente della Regione stessa. La violazione (accertata dalla sentenza n. 155 del 2015) del metodo pattizio nella ripartizione tra lo Stato e le autonomie speciali del gettito derivante dall'anticipazione dell'IMU in via sperimentale giustifica l'applicazione del principio dell'equilibrio dinamico del bilancio, anche attraverso rimodulazioni del riparto negli esercizi successivi a quelli dell'effettiva riscossione, ma non può dar luogo alla declaratoria d'incostituzionalità del tributo stesso nel territorio della Regione siciliana, poiché la sua cancellazione - richiesta dal rimettente in modo implausibile ed astratto, per ragioni che esulano dal presupposto, della struttura e dalla individuazione dei soggetti passivi dell'imposta - verrebbe a pregiudicare sia gli assetti della finanza statale nel suo complesso (provocando uno squilibrio postumo nei bilanci dello Stato che per oltre un triennio l'hanno applicato), sia gli assetti organizzativi e finanziari delle autonomie territoriali siciliane. Pur non potendosi escludere in astratto che un contribuente possa far valere un interesse al legittimo riparto delle risorse fiscali tra lo Stato e gli enti territoriali, non è al contrario configurabile la possibilità di invocare parametri costituzionali inerenti al riparto del gettito al fine di contestare l'applicabilità del relativo tributo ai soggetti passivi. Il pregiudizio causato dall'inerzia del legislatore statale nella ricerca di un quadro complessivo di risorse finanziarie conforme al metodo pattizio delineato dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 sarebbe amplificato laddove fosse dichiarata illegittima l'imposizione proprio in quegli ambiti incisi dagli effetti di norme finanziarie non conformi a Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 188 del 2016 e n. 155 del 2015; sentenza n. 301 del 2012, sulla inammissibilità per incongruità della soluzione rispetto all'obiettivo perseguito).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 13  co. 11

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 13  co. 17

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2