Imposte e tasse - IMU (imposta municipale unica) - Anticipazione sperimentale e relativo regime - Denunciata inosservanza delle procedure per la riserva allo Stato del gettito di nuove entrate erariali riscosse in Sicilia e violazione del principio di leale collaborazione - Insusssistenza - Riconducibilità della disciplina dell'IMU alla materia "ordinamento tributario dello Stato" di competenza legislativa statale esclusiva - Conseguente inapplicabilità delle procedure di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 - esclusi i commi 11 e 17 - del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sollevata, in riferimento all'art. 43 dello statuto reg. Sicilia e al principio di leale collaborazione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sez. riunite, in sede di parere su ricorso straordinario al Presidente della Regione stessa. La normativa censurata - che ha anticipato in via sperimentale l'applicazione dell'IMU, dettandone un regime parzialmente diverso da quello originariamente previsto in sede istitutiva - ricade nella materia "ordinamento tributario dello Stato", riservato dall'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. alla competenza legislativa statale esclusiva, nel cui svolgimento non trovano applicazione le procedure di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
L'IMU (imposta municipale propria), in quanto istituita e disciplinata con legge dello Stato, è un tributo erariale, seppur "derivato" in ragione della devoluzione del gettito. La sua disciplina ricade pertanto nella materia "ordinamento tributario dello Stato", che l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. riserva alla competenza legislativa statale esclusiva. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2016, n. 26 del 2014, n. 121 del 2013, n. 123 del 2010 e n. 97 del 2013).
Per costante giurisprudenza, le procedure di leale collaborazione fra Stato e Regioni non trovano applicazione nell'attività legislativa esclusiva dello Stato, nella quale non vi è concorso di competenze diversamente allocate, né ricorrono i presupposti per la chiamata in sussidiarietà. L'inapplicabilità delle procedure collaborative vale in riferimento al procedimento legislativo ordinario e, a maggior ragione, per una fonte come il decreto-legge, la cui adozione è subordinata, in forza dell'art. 77, secondo comma, Cost., alla ricorrenza di casi straordinari di necessità e urgenza. (Precedenti citati: sentenze n. 26 del 2014, n. 121 del 2013, n. 97 del 2013, n. 8 del 2013, n. 207 del 2011, n. 79 del 2011 e n. 298 del 2009).