Imposte e tasse - IMU (imposta municipale unica) - Anticipazione sperimentale e relativo regime - Immediata applicazione alle autonomie speciali prima dell'adozione delle norme di attuazione statutaria disciplinanti modalità ed effetti finanziari dell'anticipazione - Denunciata inosservanza delle procedure per la riserva allo Stato del gettito di nuove entrate erariali riscosse in Sicilia e violazione del principio di leale collaborazione - Mancanza di autonoma capacità lesiva della clausola di salvaguardia censurata - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 1-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, censurato, in riferimento all'art. 43 dello statuto reg. Sicilia e al principio di leale collaborazione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sez. riunite, in sede di parere su ricorso straordinario al Presidente della Regione stessa, in quanto consentirebbe l'immediata applicazione del regime dell'IMU di cui al precedente art. 13 alle autonomie speciali senza prevedere un termine stringente e certo per l'adozione delle norme di attuazione statutaria. La riferibilità del citato art. 13 alle autonomie speciali non dipende dalla clausola di salvaguardia - priva di autonoma capacità lesiva - contemplata dalla norma censurata, ma direttamente e autonomamente dallo stesso art. 13, che si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale (comma 1) e menziona esplicitamente le autonomie speciali (comma 17); ne consegue l'irrilevanza della questione avente ad oggetto la norma denunciata. (Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2016 e n. 77 del 2015).
La clausola di salvaguardia delle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione ai fini dell'applicazione di norme statali alle autonomie speciali è priva di autonoma capacità lesiva. (Precedente citato: sentenza n. 77 del 2015).