Ordinanza 92/2024 (ECLI:IT:COST:2024:92)
Massima numero 46149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  16/04/2024;  Decisione del  16/04/2024
Deposito del 21/05/2024; Pubblicazione in G. U. 22/05/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo, promosso dal Governo su disposizioni della Regione Puglia, che, a fini di incentivazione alla transizione energetica, ha previsto l'obbligatorietà di alcune misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, anche per impianti e infrastrutture a gas in esercizio, consentendo cessioni a prezzi decurtati a una molteplicità di soggetti e attribuendo alla Giunta regionale il potere di modificare le modalità di erogazione e attribuzione delle predette misure, anche attraverso un indennizzo). (Classif. 111012).

Testo

La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative, l’estinzione del processo.

(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo a questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo, in riferimento all’art. 117, commi primo, secondo, lettera e, e terzo, Cost., dell’art. 1, commi 1 e 2 e 3, dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, e dell’art. 3, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022. Le disposizioni impugnate hanno previsto l’obbligatorietà di misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, per una molteplicità di soggetti – proponenti, produttori, vettori, gestori di impianti e infrastrutture energetiche, ai quali è stata altresì consentita la cessione del gas a prezzi decurtati – e con finalità di forestazione in ambito urbano e periurbano, di miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche; ulteriori misure per impianti e infrastrutture di gas, anche in esercizio, presenti sul territorio pugliese; l’attribuzione alla Giunta regionale del potere di autorizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e di modificare le modalità di erogazione e attribuzione delle misure di compensazione, anche attraverso un indennizzo. A fronte delle successive leggi reg. Puglia n. 32 del 2022 e n. 27 del 2023, che hanno modificato quella impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso relativamente alle disposizioni indicate, accettato dalla Regione Puglia).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  07/11/2022  n. 28  art. 1  co. 1

legge della Regione Puglia  07/11/2022  n. 28  art. 1  co. 2

legge della Regione Puglia  07/11/2022  n. 28  art. 1  co. 3

legge della Regione Puglia  07/11/2022  n. 28  art. 2  co. 1

legge della Regione Puglia  07/11/2022  n. 28  art. 2  co. 2

legge della Regione Puglia  07/11/2022  n. 28  art. 2  co. 3

legge della Regione Puglia  07/11/2022  n. 28  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 25