Sentenza 281/2016 (ECLI:IT:COST:2016:281)
Massima numero 39283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  06/12/2016;  Decisione del  06/12/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39282


Titolo
Imposte e tasse - Imposta di sbarco - Istituzione, in alternativa all'imposta di soggiorno, da parte dei Comuni delle isole minori - Possibilità limitatamente agli sbarchi effettuati avvalendosi delle compagnie di navigazione di linea - Omessa estensione a quelli realizzati con altri vettori - Denunciata disparità di trattamento e violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili - in quanto richiedono una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 33, comma 1, della legge n. 221 del 2015), censurato dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui consente ai Comuni con sede in isole minori o includenti queste ultime nel proprio territorio di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco applicabile solo ai passeggeri che raggiungano l'isola avvalendosi di compagnie di navigazione marittima di linea, e non anche a coloro che si avvalgano di un diverso vettore. Nell'ambito tributario, ampiamente permeato dalla discrezionalità del legislatore, l'intervento additivo auspicato dal rimettente - volto ad estendere il presupposto d'imposta e allargare la platea dei soggetti passivi - non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, anche in considerazione della concomitante esigenza di assicurare l'effettività dell'imposizione attraverso strumenti funzionali al controllo ed alla certezza della riscossione. A dimostrazione della varietà delle soluzioni astrattamente praticabili, gli interventi legislativi (artt. 2, comma 19, del d.l. n. 126 del 2013, non convertito, e 33, comma 1, della legge n. 221 del 2015) successivi a quello censurato accompagnano la progressiva estensione del presupposto d'imposta ad opzioni (riscossione unitamente al pagamento del prezzo del biglietto e solidarietà tributaria) estranee all'addizione invocata, laddove quest'ultima comporterebbe la scelta di un'imposizione non temperata da concomitanti accorgimenti funzionali alla sua effettività, e dunque un'operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte. (Precedente citato: ordinanza n. 119 del 2009, sull'inammissibilità della richiesta di un intervento additivo in assenza di soluzione costituzionalmente obbligata).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  14/03/2011  n. 23  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte