Edilizia e urbanistica - Categorie di interventi edilizi e regime dei titoli abilitativi - Definizione da parte del legislatore statale - Valore di principio fondamentale della materia "governo del territorio" vincolante la legislazione regionale di dettaglio - Potere delle Regioni di estendere la disciplina dell'edilizia libera a "interventi edilizi ulteriori" - Significato e limiti.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente "governo del territorio", vincolando così la legislazione regionale di dettaglio. (Precedenti citati: sentenze n. 259 del 2014, n. 171 del 2012, n. 309 del 2011, n. 303 del 2003).
Il potere di estendere la disciplina dell'edilizia libera a "interventi edilizi ulteriori" nonché di disciplinare "le modalità di effettuazione dei controlli" - assegnato alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 6, comma 6, lett. a) e b), del TUE - non permette al legislatore regionale di sovvertire le "definizioni" di "nuova costruzione" recate dall'art. 3 del TUE né rende cedevole l'intera disciplina statale dei titoli edilizi spogliando il legislatore dei principi del compito suo proprio. Lo spazio attribuito alla legge regionale deve infatti svilupparsi attraverso scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono, secondo le previsioni dell'art. 6 del TUE, le specifiche ipotesi di sottrazione al titolo abilitativo, potendo quindi il legislatore regionale estendere i casi di attività edilizia libera solo ad ipotesi non integralmente nuove, ma "ulteriori", ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi tipici sottratti a titolo abilitativo dai commi 1 e 2 del medesimo art. 6. (Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2013 e n. 171 del 2012).