Ricorso in via principale - Motivazione delle censure - Sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Sufficienza - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 4, comma 1, lett. a), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione resistente per difetto di motivazione sulle ragioni di contrasto tra la norma regionale impugnata e quella statale (art. 6, comma 1, lett. d, del TUE) evocata come parametro interposto. I requisiti di chiarezza e completezza delle ragioni a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità risultano soddisfatti nella misura ritenuta necessaria dalla giurisprudenza costituzionale.
Sufficienti per ritenere ammissibile la censura dedotta nel ricorso in via principale sono la possibilità di individuare i termini della questione proposta (disposizione impugnata e parametri evocati) e la presenza di una sia pure sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2015, n. 233 del 2015, n. 218 del 2015, n. 142 del 2015, n. 82 del 2015, n. 32 del 2015, n. 3 del 2013, n. 312 del 2010, n. 40 del 2007, n. 139 del 2006, n. 450 del 2005, n. 360 del 2005, n. 213 del 2003, n. 384 del 1999, ordinanza n. 123 del 2012).