Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Movimenti di terra strettamente necessari alla rimodellazione di strade di accesso e aree di pertinenza degli edifici esistenti - Inclusione nel regime dell'edilizia libera - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Movimenti di terra strettamente necessari alla rimodellazione di strade di accesso e aree di pertinenza degli edifici esistenti - Inclusione nel regime dell'edilizia libera - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4, comma 1, lett. a), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che riconduce all'edilizia libera i movimenti di terra strettamente necessari alla rimodellazione di strade di accesso e aree di pertinenza degli edifici esistenti, sia pubblici che privati, purché non comportino realizzazione di opere di contenimento e comunque con riporti o sterri complessivamente di altezza non superiore a metri 1,00. La norma impugnata dal Governo si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di "governo del territorio" contenuto nell'art. 6, comma 1, lett. d), del TUE, alla cui stregua sono esonerati da permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) solo i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo pastorali, mentre restano assoggettate a titolo abilitativo le attività di sbancamento del terreno, finalizzate a usi diversi da quelli agricoli, se destinate - in ragione dell'entità dell'opera da realizzare - a incidere sul tessuto urbanistico del territorio. I movimenti di terra liberalizzati dalla norma regionale potenzialmente includono anche opere di sbancamento che, sebbene non preordinate a una successiva costruzione, sono idonee ad alterare la morfologia del territorio e a determinare una trasformazione permanente del suolo non edificato, sicché l'ipotesi di esenzione introdotta dal legislatore regionale non può ritenersi coerente con le ragioni giustificatrici che sorreggono quelle previste dalla normativa statale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4, comma 1, lett. a), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che riconduce all'edilizia libera i movimenti di terra strettamente necessari alla rimodellazione di strade di accesso e aree di pertinenza degli edifici esistenti, sia pubblici che privati, purché non comportino realizzazione di opere di contenimento e comunque con riporti o sterri complessivamente di altezza non superiore a metri 1,00. La norma impugnata dal Governo si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di "governo del territorio" contenuto nell'art. 6, comma 1, lett. d), del TUE, alla cui stregua sono esonerati da permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) solo i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo pastorali, mentre restano assoggettate a titolo abilitativo le attività di sbancamento del terreno, finalizzate a usi diversi da quelli agricoli, se destinate - in ragione dell'entità dell'opera da realizzare - a incidere sul tessuto urbanistico del territorio. I movimenti di terra liberalizzati dalla norma regionale potenzialmente includono anche opere di sbancamento che, sebbene non preordinate a una successiva costruzione, sono idonee ad alterare la morfologia del territorio e a determinare una trasformazione permanente del suolo non edificato, sicché l'ipotesi di esenzione introdotta dal legislatore regionale non può ritenersi coerente con le ragioni giustificatrici che sorreggono quelle previste dalla normativa statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
20/04/2015
n. 17
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 6
co. 1 lett. d)