Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Pavimentazione e finitura di spazi esterni e realizzazione di intercapedini interamente interrate (accessibili o meno) - Inclusione nel regime dell'edilizia libera - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4, comma 1, lett. b), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che riconduce all'edilizia libera le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, compresa l'eventuale necessaria rimodellazione del terreno anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, e la realizzazione di intercapedini interamente interrate (accessibili o meno). La norma impugnata dal Governo, consentendo l'esecuzione di tali interventi senza comunicazione di inizio dei lavori (CIL), si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di "governo del territorio" contenuto nell'art. 6, comma 2, lett. c), del TUE, che subordina al detto onere formale la stessa tipologia di interventi; né l'antinomia è superabile in via di interpretazione conforme, non potendosi rimodulare in via interpretativa l'impianto sistematico in cui la previsione regionale censurata si colloca, connotato da una rigida classificazione delle categorie di opere edilizie e del loro regime giuridico. Sotto altro profilo, includendo nel regime della edilizia libera le "intercapedini interamente interrate" senza il limite della loro "non accessibilità", la Regione ha introdotto e liberalizzato un intervento edilizio "nuovo", e non semplicemente "ulteriore", rispetto alle previsioni dell'art. 6 [commi 1 e 2] del TUE, poiché l'accessibilità dell'intercapedine ne altera la funzione da volume tecnico a vero e proprio "vano" potenzialmente utilizzabile a diversi fini.
Le Regioni possono estendere la disciplina statale dell'edilizia libera ad interventi "ulteriori" rispetto a quelli previsti dall'art. 6, commi 1 e 2, del TUE, ma non anche differenziarne il regime giuridico, dislocando diversamente gli interventi edilizi tra le attività deformalizzate, soggette a comunicazione di inizio dei lavori semplice (CIL) o asseverata (CILA). Stante l'omogeneità funzionale della comunicazione preventiva (asseverata o meno) rispetto alle altre forme di controllo delle costruzioni (permesso di costruire, DIA, SCIA), la norma [art. 6, comma 2, del TUE] che la prescrive - al pari di quelle che disciplinano i titoli abilitativi edilizi - ha natura di principio fondamentale della materia "governo del territorio", da cui il legislatore regionale non può discostarsi rendendo talune categorie di opere totalmente libere da ogni forma di controllo, sia pure indiretto mediante denuncia. (Precedente citato: sentenza n. 231 del 2016).