Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Realizzazione di rampe e pedane per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori a metri 1,00 - Inclusione nel regime dell'edilizia libera - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Realizzazione di rampe e pedane per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori a metri 1,00 - Inclusione nel regime dell'edilizia libera - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4, comma 1, lett. c), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che riconduce all'edilizia libera la realizzazione di rampe e pedane per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori a metri 1,00. La norma impugnata dal Governo si pone in contrasto con le previsioni del TUE - da considerare come principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - alla cui stregua gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche che "comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni" sono espressamente esclusi dal regime dell'attività edilizia libera (art. 6, comma 1, lett. b, del TUE), mentre le opere necessarie alla loro realizzazione, compresi i manufatti che alterino la sagoma, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 22 del TUE e sono quindi soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4, comma 1, lett. c), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che riconduce all'edilizia libera la realizzazione di rampe e pedane per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori a metri 1,00. La norma impugnata dal Governo si pone in contrasto con le previsioni del TUE - da considerare come principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - alla cui stregua gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche che "comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni" sono espressamente esclusi dal regime dell'attività edilizia libera (art. 6, comma 1, lett. b, del TUE), mentre le opere necessarie alla loro realizzazione, compresi i manufatti che alterino la sagoma, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 22 del TUE e sono quindi soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
20/04/2015
n. 17
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 6
co. 1 lett. b)
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 22