Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Ricorso in via principale - Motivazione - Identificabilità dei termini della questione e sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Sufficienza - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Ricorso in via principale - Motivazione - Identificabilità dei termini della questione e sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Sufficienza - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata dalla Regione resistente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. d), della legge reg. Marche n. 17 del 2015. I termini della questione promossa dal Governo sono chiaramente identificabili nel ricorso, che offre anche un'argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata dalla Regione resistente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. d), della legge reg. Marche n. 17 del 2015. I termini della questione promossa dal Governo sono chiaramente identificabili nel ricorso, che offre anche un'argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
20/04/2015
n. 17
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte