Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  08/11/2016;  Decisione del  08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39408  39409  39410  39411  39412  39414  39415  39416  39417  39418  39419  39420  39421  39422  39423  39424  39425  39426  39427  39428


Titolo
Ricorso in via principale - Motivazione - Identificabilità dei termini della questione e sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Sufficienza - Rigetto di eccezione di inammissibilità.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata dalla Regione resistente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. d), della legge reg. Marche n. 17 del 2015. I termini della questione promossa dal Governo sono chiaramente identificabili nel ricorso, che offre anche un'argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  20/04/2015  n. 17  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte