Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Realizzazione di "aree ludiche senza fini di lucro" e di "elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine" - Esonero dall'obbligo di comunicazione di inizio lavori (CIL) - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Realizzazione di "aree ludiche senza fini di lucro" e di "elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine" - Esonero dall'obbligo di comunicazione di inizio lavori (CIL) - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4, comma 1, lett. d), della legge reg. Marche n. 17 del 2015. La norma impugnata dal Governo, non subordinando alla presentazione della CIL gli interventi consistenti nella realizzazione di "aree ludiche senza fini di lucro" e di "elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine", si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di "governo del territorio" contenuto nell'art. 6, comma 2, lett. e), del TUE, che subordina la stessa tipologia di interventi al suddetto onere formale e che va interpretato nel senso di escludere dal suo ambito applicativo sia gli interventi volti alla creazione di nuove volumetrie, sia la costruzione di piscine (in quanto opere comportanti l'effettuazione di scavi e, come tali, del tutto estranee alla nozione di edilizia libera). Né l'antinomia è superabile in via di interpretazione conforme, non potendosi rimodulare in via interpretativa l'impianto sistematico in cui si colloca la previsione regionale censurata, connotato da una rigida classificazione delle categorie di opere edilizie e del loro regime giuridico.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4, comma 1, lett. d), della legge reg. Marche n. 17 del 2015. La norma impugnata dal Governo, non subordinando alla presentazione della CIL gli interventi consistenti nella realizzazione di "aree ludiche senza fini di lucro" e di "elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine", si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di "governo del territorio" contenuto nell'art. 6, comma 2, lett. e), del TUE, che subordina la stessa tipologia di interventi al suddetto onere formale e che va interpretato nel senso di escludere dal suo ambito applicativo sia gli interventi volti alla creazione di nuove volumetrie, sia la costruzione di piscine (in quanto opere comportanti l'effettuazione di scavi e, come tali, del tutto estranee alla nozione di edilizia libera). Né l'antinomia è superabile in via di interpretazione conforme, non potendosi rimodulare in via interpretativa l'impianto sistematico in cui si colloca la previsione regionale censurata, connotato da una rigida classificazione delle categorie di opere edilizie e del loro regime giuridico.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
20/04/2015
n. 17
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 6
co. 2 lett. e)