Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  08/11/2016;  Decisione del  08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39408  39409  39410  39411  39412  39413  39415  39416  39417  39418  39419  39420  39421  39422  39423  39424  39425  39426  39427  39428


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Realizzazione di "aree ludiche senza fini di lucro" e di "elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine" - Esonero dall'obbligo di comunicazione di inizio lavori (CIL) - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4, comma 1, lett. d), della legge reg. Marche n. 17 del 2015. La norma impugnata dal Governo, non subordinando alla presentazione della CIL gli interventi consistenti nella realizzazione di "aree ludiche senza fini di lucro" e di "elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine", si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di "governo del territorio" contenuto nell'art. 6, comma 2, lett. e), del TUE, che subordina la stessa tipologia di interventi al suddetto onere formale e che va interpretato nel senso di escludere dal suo ambito applicativo sia gli interventi volti alla creazione di nuove volumetrie, sia la costruzione di piscine (in quanto opere comportanti l'effettuazione di scavi e, come tali, del tutto estranee alla nozione di edilizia libera). Né l'antinomia è superabile in via di interpretazione conforme, non potendosi rimodulare in via interpretativa l'impianto sistematico in cui si colloca la previsione regionale censurata, connotato da una rigida classificazione delle categorie di opere edilizie e del loro regime giuridico.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  20/04/2015  n. 17  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 6    co. 2  lett. e)