Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Ricorso in via principale - Individuazione della norma oggetto di impugnazione - Corretto riferimento alla disciplina pertinente alle censure - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Ricorso in via principale - Individuazione della norma oggetto di impugnazione - Corretto riferimento alla disciplina pertinente alle censure - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della norma ritenuta lesiva, formulata dalla Regione resistente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. h), della legge reg. Marche n. 17 del 2015. Contrariamente a quanto eccepito, la disciplina pertinente alla censura è esattamente quella risultante dall'art. 4, comma 1, lett. h), in combinato disposto con l'art. 5, commi 1 e 2, della suddetta legge regionale, e a tali previsioni fanno concordemente riferimento sia il ricorso, sia la deliberazione del Consiglio dei ministri.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della norma ritenuta lesiva, formulata dalla Regione resistente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. h), della legge reg. Marche n. 17 del 2015. Contrariamente a quanto eccepito, la disciplina pertinente alla censura è esattamente quella risultante dall'art. 4, comma 1, lett. h), in combinato disposto con l'art. 5, commi 1 e 2, della suddetta legge regionale, e a tali previsioni fanno concordemente riferimento sia il ricorso, sia la deliberazione del Consiglio dei ministri.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
20/04/2015
n. 17
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte