Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  08/11/2016;  Decisione del  08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39408  39409  39410  39411  39412  39413  39414  39416  39417  39418  39419  39420  39421  39422  39423  39424  39425  39426  39427  39428


Titolo
Ricorso in via principale - Individuazione della norma oggetto di impugnazione - Corretto riferimento alla disciplina pertinente alle censure - Rigetto di eccezione di inammissibilità.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della norma ritenuta lesiva, formulata dalla Regione resistente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. h), della legge reg. Marche n. 17 del 2015. Contrariamente a quanto eccepito, la disciplina pertinente alla censura è esattamente quella risultante dall'art. 4, comma 1, lett. h), in combinato disposto con l'art. 5, commi 1 e 2, della suddetta legge regionale, e a tali previsioni fanno concordemente riferimento sia il ricorso, sia la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  20/04/2015  n. 17  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte