Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Realizzazione di opere interne a singole unitá immobiliari senza aumento del numero delle unità immobiliari o incremento degli standard urbanistici - Esonero dall'obbligo di comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA) - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Realizzazione di opere interne a singole unitá immobiliari senza aumento del numero delle unità immobiliari o incremento degli standard urbanistici - Esonero dall'obbligo di comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA) - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4, comma 1, lett. h), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che, nel suo combinato disposto con l'art. 5, commi l e 2, esclude dall'obbligo di comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (CILA) nonché di comunicazione semplice (CIL) "le opere interne a singole unità immobiliari, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscono elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento degli standard urbanistici". La norma impugnata dal Governo contrasta con i principi fondamentali in materia di "governo del territorio" contenuti nell'art. 6, comma 2, lett. a), del TUE, alla cui stregua la manutenzione straordinaria è sottoposta a CILA quando interessi la rinnovazione o sostituzione di parti interne delle singole unità immobiliari e quelle esterne non strutturali, e ciò anche se tali interventi non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o incremento degli standard urbanistici, sicché neppure vale ad escludere il contrasto con la norma statale il fatto - evidenziato dalla difesa regionale - che si tratta di interventi di minimo impatto.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4, comma 1, lett. h), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che, nel suo combinato disposto con l'art. 5, commi l e 2, esclude dall'obbligo di comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (CILA) nonché di comunicazione semplice (CIL) "le opere interne a singole unità immobiliari, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscono elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento degli standard urbanistici". La norma impugnata dal Governo contrasta con i principi fondamentali in materia di "governo del territorio" contenuti nell'art. 6, comma 2, lett. a), del TUE, alla cui stregua la manutenzione straordinaria è sottoposta a CILA quando interessi la rinnovazione o sostituzione di parti interne delle singole unità immobiliari e quelle esterne non strutturali, e ciò anche se tali interventi non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o incremento degli standard urbanistici, sicché neppure vale ad escludere il contrasto con la norma statale il fatto - evidenziato dalla difesa regionale - che si tratta di interventi di minimo impatto.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
20/04/2015
n. 17
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 6
co. 2 lett. a)