Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali - Inclusione nel regime dell'attività edilizia libera - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Genericità e difetto di motivazione dell'impugnativa - Inammissibilità della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali - Inclusione nel regime dell'attività edilizia libera - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Genericità e difetto di motivazione dell'impugnativa - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per genericità e difetto di motivazione - la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., avverso l'art. 4, comma 1, lett. l), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che riconduce all'attività edilizia libera le "opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali, intese ad assicurare la funzionalità dell'impianto e il suo adeguamento tecnologico, purché non modifichino le caratteristiche complessive in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, siano interne al suo perimetro o area di pertinenza e non incidano sulle sue strutture". Il ricorso censura indistintamente l'intero contenuto normativo della citata disposizione regionale, composta da una pluralità di proposizioni normative alquanto articolate e diverse, e non specifica in relazione a quali parti delle plurime norme statali evocate a parametro interposto si determinerebbe il lamentato contrasto. L'indiscriminata impugnazione di previsioni dal contenuto assai eterogeneo determina una inevitabile genericità e oscurità delle censure. Per le stesse ragioni, le argomentazioni svolte a sostegno dell'impugnazione non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. (Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2014 e n. 312 del 2013).
È dichiarata inammissibile - per genericità e difetto di motivazione - la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., avverso l'art. 4, comma 1, lett. l), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che riconduce all'attività edilizia libera le "opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali, intese ad assicurare la funzionalità dell'impianto e il suo adeguamento tecnologico, purché non modifichino le caratteristiche complessive in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, siano interne al suo perimetro o area di pertinenza e non incidano sulle sue strutture". Il ricorso censura indistintamente l'intero contenuto normativo della citata disposizione regionale, composta da una pluralità di proposizioni normative alquanto articolate e diverse, e non specifica in relazione a quali parti delle plurime norme statali evocate a parametro interposto si determinerebbe il lamentato contrasto. L'indiscriminata impugnazione di previsioni dal contenuto assai eterogeneo determina una inevitabile genericità e oscurità delle censure. Per le stesse ragioni, le argomentazioni svolte a sostegno dell'impugnazione non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. (Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2014 e n. 312 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
20/04/2015
n. 17
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 3
co. 1 lett. e)
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 6
co. 2 lett. b)
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 6
co. 2 lett. e-bis)
decreto legge 12/09/2014
n. 133
art. 17
co. 1 lett. c), n. 1, lett. b)
legge 11/11/2014
n. 164
art.