Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Realizzazione di opere necessarie a consentire lavorazioni eseguite all'interno di locali chiusi, anche comportanti modifiche nell'utilizzo dei locali adibiti a esercizio d'impresa - Esonero dall'obbligo di comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA) - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4, comma 1, lett. m), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che esonera dall'obbligo di presentazione della CILA le opere necessarie a consentire lavorazioni eseguite all'interno di locali chiusi, anche comportanti modifiche nell'utilizzo dei locali adibiti a esercizio d'impresa. La norma impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale in materia di "governo del territorio" contenuto nell'art. 6, comma 2, lett. e-bis), del TUE, perché, a differenza della norma statale, non prescrive alcuna comunicazione preventiva, neppure semplice, per la realizzazione dei lavori individuati, non limita espressamente la possibilità di realizzare mediante CILA interventi sui fabbricati adibiti a esercizio di impresa ai soli casi in cui non interessino le parti strutturali ovvero modifichino la destinazione d'uso dei locali adibiti a esercizio d'impresa. Né l'impianto sistematico in cui si colloca la previsione regionale censurata, connotato da una rigida classificazione delle categorie di opere edilizie e del loro regime giuridico, può essere rimodulato mediante l'interpretazione riduttiva costituzionalmente orientata prospettata dalla resistente.
Alla Regione non è consentito di discostarsi dalle scelte legislative statali attinenti al regime dei titoli edilizi, attesa la loro natura di principi fondamentali della materia "governo del territorio".