Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  08/11/2016;  Decisione del  08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39408  39409  39410  39411  39412  39413  39414  39415  39416  39417  39419  39420  39421  39422  39423  39424  39425  39426  39427  39428


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Realizzazione di opere necessarie a consentire lavorazioni eseguite all'interno di locali chiusi, anche comportanti modifiche nell'utilizzo dei locali adibiti a esercizio d'impresa - Esonero dall'obbligo di comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA) - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4, comma 1, lett. m), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che esonera dall'obbligo di presentazione della CILA le opere necessarie a consentire lavorazioni eseguite all'interno di locali chiusi, anche comportanti modifiche nell'utilizzo dei locali adibiti a esercizio d'impresa. La norma impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale in materia di "governo del territorio" contenuto nell'art. 6, comma 2, lett. e-bis), del TUE, perché, a differenza della norma statale, non prescrive alcuna comunicazione preventiva, neppure semplice, per la realizzazione dei lavori individuati, non limita espressamente la possibilità di realizzare mediante CILA interventi sui fabbricati adibiti a esercizio di impresa ai soli casi in cui non interessino le parti strutturali ovvero modifichino la destinazione d'uso dei locali adibiti a esercizio d'impresa. Né l'impianto sistematico in cui si colloca la previsione regionale censurata, connotato da una rigida classificazione delle categorie di opere edilizie e del loro regime giuridico, può essere rimodulato mediante l'interpretazione riduttiva costituzionalmente orientata prospettata dalla resistente.

Alla Regione non è consentito di discostarsi dalle scelte legislative statali attinenti al regime dei titoli edilizi, attesa la loro natura di principi fondamentali della materia "governo del territorio".



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  20/04/2015  n. 17  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 6    co. 2  lett. e-bis)

decreto legge  12/09/2014  n. 133  art. 17    co. 1  lett. c), n. 1, lett. b)

legge  11/11/2014  n. 164  art.