Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Interventi di "ristrutturazione edilizia" e di "demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi" - Assoggettamento a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anziché a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività alternativa (c.d. "super DIA") - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" afferenti al regime dei titoli abilitativi - Insussistenza, riferendosi la norma impugnata soltanto agli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta "leggera" - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Interventi di "ristrutturazione edilizia" e di "demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi" - Assoggettamento a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anziché a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività alternativa (c.d. "super DIA") - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" afferenti al regime dei titoli abilitativi - Insussistenza, riferendosi la norma impugnata soltanto agli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta "leggera" - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. c) e g), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 10, comma 1, lett. c), e 22, comma 3, lett. a), del TUE - in quanto consentirebbe di realizzare mediante SCIA (invece che tramite permesso di costruire o DIA alternativa al permesso di costruire) gli interventi di "ristrutturazione edilizia" e di "demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi". Le previsioni regionali censurate non contraddicono il regime edilizio dettato dal TUE, poiché il citato art. 6, comma 1, si apre con la precisazione che sono soggetti alla SCIA gli interventi non riconducibili al permesso di costruire, e va quindi interpretato nel senso che si riferisce soltanto agli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta "leggera" (compresi quelli di demolizione e ricostruzione che non rispettino la sagoma dell'edificio preesistente), i quali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del TUE, non sono subordinati al rilascio del permesso di costruire.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. c) e g), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 10, comma 1, lett. c), e 22, comma 3, lett. a), del TUE - in quanto consentirebbe di realizzare mediante SCIA (invece che tramite permesso di costruire o DIA alternativa al permesso di costruire) gli interventi di "ristrutturazione edilizia" e di "demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi". Le previsioni regionali censurate non contraddicono il regime edilizio dettato dal TUE, poiché il citato art. 6, comma 1, si apre con la precisazione che sono soggetti alla SCIA gli interventi non riconducibili al permesso di costruire, e va quindi interpretato nel senso che si riferisce soltanto agli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta "leggera" (compresi quelli di demolizione e ricostruzione che non rispettino la sagoma dell'edificio preesistente), i quali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del TUE, non sono subordinati al rilascio del permesso di costruire.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
20/04/2015
n. 17
art. 6
co. 1
legge della Regione Marche
20/04/2015
n. 17
art. 6
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 10
co. 1 lett. c)
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 22
co. 3 lett. a)