Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  08/11/2016;  Decisione del  08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39408  39409  39410  39411  39412  39413  39414  39415  39416  39417  39418  39420  39421  39422  39423  39424  39425  39426  39427  39428


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Interventi di "ristrutturazione edilizia" e di "demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi" - Assoggettamento a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anziché a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività alternativa (c.d. "super DIA") - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" afferenti al regime dei titoli abilitativi - Insussistenza, riferendosi la norma impugnata soltanto agli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta "leggera" - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. c) e g), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 10, comma 1, lett. c), e 22, comma 3, lett. a), del TUE - in quanto consentirebbe di realizzare mediante SCIA (invece che tramite permesso di costruire o DIA alternativa al permesso di costruire) gli interventi di "ristrutturazione edilizia" e di "demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi". Le previsioni regionali censurate non contraddicono il regime edilizio dettato dal TUE, poiché il citato art. 6, comma 1, si apre con la precisazione che sono soggetti alla SCIA gli interventi non riconducibili al permesso di costruire, e va quindi interpretato nel senso che si riferisce soltanto agli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta "leggera" (compresi quelli di demolizione e ricostruzione che non rispettino la sagoma dell'edificio preesistente), i quali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del TUE, non sono subordinati al rilascio del permesso di costruire.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  20/04/2015  n. 17  art. 6  co. 1

legge della Regione Marche  20/04/2015  n. 17  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 10    co. 1  lett. c)

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 22    co. 3  lett. a)