Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  08/11/2016;  Decisione del  08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39408  39409  39410  39411  39412  39413  39414  39415  39416  39417  39418  39419  39421  39422  39423  39424  39425  39426  39427  39428


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Interventi di ristrutturazione cosiddetta "pesante", interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, e interventi di nuova costruzione direttamente esecutivi di strumenti urbanistici generali - Assoggettamento a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anziché a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività alternativa (c.d. "super DIA") - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 6, comma 2, della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che assoggetta a SCIA gli interventi di ristrutturazione cosiddetta "pesante", gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, e gli interventi di nuova costruzione direttamente esecutivi di strumenti urbanistici generali. Contrariamente alla norma impugnata dal Governo, per tali categorie di opere l'art. 22, comma 3, del TUE prescrive il permesso di costruire o, alternativamente, la "super DIA".

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  20/04/2015  n. 17  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 22    co. 3