Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Interventi di ristrutturazione cosiddetta "pesante", interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, e interventi di nuova costruzione direttamente esecutivi di strumenti urbanistici generali - Assoggettamento a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anziché a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività alternativa (c.d. "super DIA") - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Interventi di ristrutturazione cosiddetta "pesante", interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, e interventi di nuova costruzione direttamente esecutivi di strumenti urbanistici generali - Assoggettamento a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anziché a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività alternativa (c.d. "super DIA") - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 6, comma 2, della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che assoggetta a SCIA gli interventi di ristrutturazione cosiddetta "pesante", gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, e gli interventi di nuova costruzione direttamente esecutivi di strumenti urbanistici generali. Contrariamente alla norma impugnata dal Governo, per tali categorie di opere l'art. 22, comma 3, del TUE prescrive il permesso di costruire o, alternativamente, la "super DIA".
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 6, comma 2, della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che assoggetta a SCIA gli interventi di ristrutturazione cosiddetta "pesante", gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, e gli interventi di nuova costruzione direttamente esecutivi di strumenti urbanistici generali. Contrariamente alla norma impugnata dal Governo, per tali categorie di opere l'art. 22, comma 3, del TUE prescrive il permesso di costruire o, alternativamente, la "super DIA".
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
20/04/2015
n. 17
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 22
co. 3