Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39421
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo - Esclusione del mancato completamento degli interventi o della realizzazione di minori superfici o volumetrie - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio - Formulazione dell'impugnativa in termini meramente assertivi, generici e formali - Inammissibilità della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo - Esclusione del mancato completamento degli interventi o della realizzazione di minori superfici o volumetrie - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio - Formulazione dell'impugnativa in termini meramente assertivi, generici e formali - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - perché formulata in termini meramente assertivi, generici e formali - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge reg. Marche n. 17 del 2015, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto - prevedendo che non costituiscono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, di maggiori distacchi, purché gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme o piani urbanistici - si porrebbe in contrasto con la disposizione di principio contenuta nell'art. 34, comma 2-ter, del TUE. Il Governo pone a confronto il testo della norma regionale con quella statale avente ad oggetto la disciplina delle difformità parziali, senza motivare specifici profili di contraddizione tra le due disposizioni e senza tenere conto del fatto che hanno oggetto diverso (quella regionale esemplificando le variazioni essenziali al progetto assentito; quella statale disciplinando le sanzioni per gli "interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire"). La carenza assoluta di argomenti a sostegno dell'impugnativa e l'impossibilità di ricostruirne altrimenti il senso ne preclude irrimediabilmente lo scrutinio nel merito. (Precedenti citati: sentenze n. 8 del 2014, n. 272 del 2013, n. 22 del 2013 e n. 8 del 2013).
È dichiarata inammissibile - perché formulata in termini meramente assertivi, generici e formali - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge reg. Marche n. 17 del 2015, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto - prevedendo che non costituiscono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, di maggiori distacchi, purché gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme o piani urbanistici - si porrebbe in contrasto con la disposizione di principio contenuta nell'art. 34, comma 2-ter, del TUE. Il Governo pone a confronto il testo della norma regionale con quella statale avente ad oggetto la disciplina delle difformità parziali, senza motivare specifici profili di contraddizione tra le due disposizioni e senza tenere conto del fatto che hanno oggetto diverso (quella regionale esemplificando le variazioni essenziali al progetto assentito; quella statale disciplinando le sanzioni per gli "interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire"). La carenza assoluta di argomenti a sostegno dell'impugnativa e l'impossibilità di ricostruirne altrimenti il senso ne preclude irrimediabilmente lo scrutinio nel merito. (Precedenti citati: sentenze n. 8 del 2014, n. 272 del 2013, n. 22 del 2013 e n. 8 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
20/04/2015
n. 17
art. 8
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 34
co. 2 ter