Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  08/11/2016;  Decisione del  08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39408  39409  39410  39411  39412  39413  39414  39415  39416  39417  39418  39419  39420  39421  39422  39424  39425  39426  39427  39428


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Interventi edilizi riguardanti opere pubbliche o di pubblico interesse e attività produttive - Possibilità di autorizzazione temporanea in difformità dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Introduzione di nuovo titolo abitativo non previsto dalla legislazione statale - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 9 della legge reg. Marche n. 17 del 2015, secondo cui il Comune "può autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi" riguardanti opere pubbliche o di pubblico interesse e attività produttive, "ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati, destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili". La norma impugnata dal Governo contraddice il regime edilizio delle opere pubbliche e di interesse pubblico disciplinato dall'art. 7 del TUE, che non prescrive per esse un titolo abilitativo, ma le sottopone all'osservanza delle prescrizioni edilizie e urbanistiche tramite un apposito procedimento di controllo, mentre il legislatore regionale ha coniato, per le medesime opere, un atto di assenso "precario" non riconducibile ad alcuno dei "tipi" disciplinati dal TUE. Inoltre, l'autorizzazione temporanea introdotta dalla disposizione censurata contrasta - quanto a presupposti, procedimento, finalità ed effetti - con la disciplina statale del rilascio del permesso di costruire in deroga alla disciplina urbanistica ed edilizia, poiché, in difformità dall'art. 14 del TUE, non richiede una previa deliberazione del Consiglio comunale; ammette (fuori dei limiti tracciati dal comma 1-bis del citato art. 14) la possibilità di deroga per gli interventi edilizi riguardanti generiche "attività produttive"; non è volta a soddisfare esigenze costruttive stabili; e sembra consentire qualsivoglia deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, anziché ai soli limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati. Ne consegue che legislatore regionale ha introdotto una deroga non consentita al regime statale dei titoli abilitativi, il quale costituisce principio fondamentale della materia concorrente "governo del territorio".

E' in ogni caso precluso al legislatore regionale di introdurre atti di assenso all'esecuzione di opere edilizie del tutto "atipici" rispetto a quelli disciplinati dal TUE. Il regime dei titoli abilitativi - quanto a presupposti, procedimento ed effetti - costituisce principio fondamentale della materia concorrente del "governo del territorio" rimesso alla potestà legislativa dello Stato.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  20/04/2015  n. 17  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 7  

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 14