Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Ricorso in via principale - Motivazione - Identificabilità dei termini della questione e delle ragioni delle censure di illegittimità costituzionale - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Ricorso in via principale - Motivazione - Identificabilità dei termini della questione e delle ragioni delle censure di illegittimità costituzionale - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Marche n. 17 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla Regione resistente sul presupposto che il ricorso governativo non chiarirebbe i termini del contrasto tra la norma impugnata e i principi fondamentali della materia, individuata indifferentemente nel "governo del territorio" e nella "protezione civile". Sebbene molto conciso, il ricorso rende ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni delle censure di illegittimità costituzionale. In particolare, da esso si comprendono agevolmente i termini del contrasto sollevato: il Governo ha evidentemente inteso censurare le difformità, in termini di parametri costruttivi, tra il contenuto della norma regionale e la disciplina statale recante i principi fondamentali della materia nel settore delle costruzioni in zone sismiche. (Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2015 e n. 241 del 2012).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Marche n. 17 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla Regione resistente sul presupposto che il ricorso governativo non chiarirebbe i termini del contrasto tra la norma impugnata e i principi fondamentali della materia, individuata indifferentemente nel "governo del territorio" e nella "protezione civile". Sebbene molto conciso, il ricorso rende ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni delle censure di illegittimità costituzionale. In particolare, da esso si comprendono agevolmente i termini del contrasto sollevato: il Governo ha evidentemente inteso censurare le difformità, in termini di parametri costruttivi, tra il contenuto della norma regionale e la disciplina statale recante i principi fondamentali della materia nel settore delle costruzioni in zone sismiche. (Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2015 e n. 241 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
20/04/2015
n. 17
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte