Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  08/11/2016;  Decisione del  08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39408  39409  39410  39411  39412  39413  39414  39415  39416  39417  39418  39419  39420  39421  39422  39423  39425  39426  39427  39428


Titolo
Ricorso in via principale - Motivazione - Identificabilità dei termini della questione e delle ragioni delle censure di illegittimità costituzionale - Rigetto di eccezione di inammissibilità.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Marche n. 17 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla Regione resistente sul presupposto che il ricorso governativo non chiarirebbe i termini del contrasto tra la norma impugnata e i principi fondamentali della materia, individuata indifferentemente nel "governo del territorio" e nella "protezione civile". Sebbene molto conciso, il ricorso rende ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni delle censure di illegittimità costituzionale. In particolare, da esso si comprendono agevolmente i termini del contrasto sollevato: il Governo ha evidentemente inteso censurare le difformità, in termini di parametri costruttivi, tra il contenuto della norma regionale e la disciplina statale recante i principi fondamentali della materia nel settore delle costruzioni in zone sismiche. (Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2015 e n. 241 del 2012).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  20/04/2015  n. 17  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte