Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Disciplina degli interventi per il miglioramento sismico del patrimonio edilizio esistente - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale nelle materie "governo del territorio" e "protezione civile" - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 12 della legge reg. Marche n. 17 del 2015, disciplinante gli interventi per il miglioramento sismico del patrimonio edilizio esistente. La norma impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale contenuto nell'art. 84 del TUE, il quale - prevedendo norme tecniche ministeriali per le costruzioni in zone sismiche - non consente al legislatore regionale di introdurre deroghe per l'inserimento di (non meglio precisati) "elementi strutturali finalizzati, nell'ambito di un progetto complessivo, a ridurre la vulnerabilità sismica dell'intero edificio", né tanto meno di introdurre il rilevante complesso di deroghe previsto dalla norma regionale censurata (incrementi di altezza; riduzioni delle distanze dal confine di proprietà; non computabilità ai fini del calcolo della volumetria delle superfici, delle altezze e delle distanze; possibilità, salvo eventuali limitazioni, di rilascio del titolo abilitativo in difformità rispetto a quanto stabilito negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi comunali; inapplicabilità delle disposizioni in materia di densità edilizia e di altezza per le edificazioni nelle zone di tipo E di cui agli artt. 7 e 8 del d.m. n. 1444 del 1968).
Per costante giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di leggi regionali che incidono sulla disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche sono riconducibili all'ambito materiale del "governo del territorio" e a quello relativo alla "protezione civile" per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica. In entrambe le materie, di potestà legislativa concorrente, spetta allo Stato fissare i principi fondamentali e tali devono ritenersi le disposizioni contenute nel Capo IV della Parte II del TUE, che prevedono adempimenti procedurali, quando questi ultimi rispondano a esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico. (Precedenti citati: sentenze n. 300 del 2013, n. 101 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010, n. 248 del 2009 e n. 182 del 2006).
La disciplina statale che rimette a decreti ministeriali l'approvazione delle norme tecniche per le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche (artt. 83 e 84 del TUE), costituisce chiara espressione di un principio fondamentale, come tale vincolante anche per le Regioni. Il legislatore statale ha inteso dettare una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, con l'obiettivo di garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, un regime unico, valido per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco valutazioni altamente tecniche.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, anche l'art. 88 del TUE - il quale riconosce soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche - esprime un principio fondamentale della materia. (Precedente citato: sentenza n. 254 del 2010).
L'intera normativa riguardante le opere da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ha, come punto di riferimento del proprio ambito applicativo, non il concetto di nuova costruzione, bensì quello - trasversale e omnicomprensivo - di "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità" (art. 83 del TUE). La circostanza che l'opera da realizzare consista in interventi sul patrimonio edilizio esistente non esclude che possa trattarsi comunque di una costruzione da realizzarsi in zona sismica, e quindi ricompresa nell'ambito di applicazione degli artt. 84 e 88 del TUE e delle norme tecniche ministeriali ivi previste.