Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  08/11/2016;  Decisione del  08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39408  39409  39410  39411  39412  39413  39414  39415  39416  39417  39418  39419  39420  39421  39422  39423  39424  39425  39427  39428


Titolo
Ricorso in via principale - Motivazione delle censure - Adeguatezza ove siano indicati elementi idonei a far comprendere la dedotta violazione dei parametri evocati - Rigetto di eccezione di inammissibilità.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità delle censure, formulata dalla Regione resistente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b), della legge reg. Marche n. 17 del 2015. Le questioni sono adeguatamente motivate con l'indicazione di elementi idonei a far comprendere il senso della lamentata violazione dei parametri invocati.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  20/04/2015  n. 17  art. 13  co. 1

legge della Regione Marche  20/04/2015  n. 17  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte