Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Ricorso in via principale - Motivazione delle censure - Adeguatezza ove siano indicati elementi idonei a far comprendere la dedotta violazione dei parametri evocati - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Ricorso in via principale - Motivazione delle censure - Adeguatezza ove siano indicati elementi idonei a far comprendere la dedotta violazione dei parametri evocati - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità delle censure, formulata dalla Regione resistente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b), della legge reg. Marche n. 17 del 2015. Le questioni sono adeguatamente motivate con l'indicazione di elementi idonei a far comprendere il senso della lamentata violazione dei parametri invocati.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità delle censure, formulata dalla Regione resistente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b), della legge reg. Marche n. 17 del 2015. Le questioni sono adeguatamente motivate con l'indicazione di elementi idonei a far comprendere il senso della lamentata violazione dei parametri invocati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
20/04/2015
n. 17
art. 13
co. 1
legge della Regione Marche
20/04/2015
n. 17
art. 13
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte