Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Recupero a fini abitativi dei sottotetti degli edifici esistenti al 30 giugno 2014 - Omessa previsione del rispetto delle distanze minime di cui al d.m. n. 1444 del 1968 - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile" - Insussistenza alla stregua di corretta interpretazione della norma impugnata - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Recupero a fini abitativi dei sottotetti degli edifici esistenti al 30 giugno 2014 - Omessa previsione del rispetto delle distanze minime di cui al d.m. n. 1444 del 1968 - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile" - Insussistenza alla stregua di corretta interpretazione della norma impugnata - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e all'art. 2-bis del TUE, per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile" - nella parte in cui, disciplinando il recupero di sottotetti a fini abitativi, non prevede il rispetto delle distanze minime di cui al d.m. n. 1444 del 1968. La norma censurata - limitandosi a stabilire che "sono consentiti, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il recupero a fini abitativi e l'agibilità, senza modifica della sagoma dell'edificio, dei sottotetti esistenti alla data del 30 giugno 2014, legittimamente realizzati o condonati", purché siano rispettati una serie di limiti di altezza e di rapporto "illuminotecnico" - non autorizza alcuna deroga alle distanze minime tra fabbricati e agli standard urbanistici, dovendo anzi ritenersi che faccia salvo il rispetto di questi parametri (come confermato anche dall'art. 1, comma 3, della medesima legge regionale).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e all'art. 2-bis del TUE, per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile" - nella parte in cui, disciplinando il recupero di sottotetti a fini abitativi, non prevede il rispetto delle distanze minime di cui al d.m. n. 1444 del 1968. La norma censurata - limitandosi a stabilire che "sono consentiti, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il recupero a fini abitativi e l'agibilità, senza modifica della sagoma dell'edificio, dei sottotetti esistenti alla data del 30 giugno 2014, legittimamente realizzati o condonati", purché siano rispettati una serie di limiti di altezza e di rapporto "illuminotecnico" - non autorizza alcuna deroga alle distanze minime tra fabbricati e agli standard urbanistici, dovendo anzi ritenersi che faccia salvo il rispetto di questi parametri (come confermato anche dall'art. 1, comma 3, della medesima legge regionale).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
20/04/2015
n. 17
art. 13
co. 1
legge della Regione Marche
20/04/2015
n. 17
art. 13
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 2 bis