Sentenza 282/2016 (ECLI:IT:COST:2016:282)
Massima numero 39428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Recupero a fini abitativi dei sottotetti degli edifici esistenti al 30 giugno 2014 - Omessa previsione del rilascio del certificato di agibilità - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Insussistenza alla stregua di corretta interpretazione della norma impugnata - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche in materia di attività edilizia - Recupero a fini abitativi dei sottotetti degli edifici esistenti al 30 giugno 2014 - Omessa previsione del rilascio del certificato di agibilità - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - Insussistenza alla stregua di corretta interpretazione della norma impugnata - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - nella parte in cui prevede l'agibilità dei sottotetti oggetto di recupero a fini abitativi, senza riferimento al certificato di cui agli artt. 24 e 25 del TUE. Avuto riguardo al suo tenore letterale, la norma impugnata dal Governo non elimina l'obbligo di sottoporre a controllo, attraverso la prescrizione del certificato di agibilità, gli interventi di recupero dei sottotetti che possono comportare un sensibile rischio di peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell'edificio o degli impianti in questione, e va quindi logicamente interpretata nel senso che, dal punto di vista edilizio, il recupero dei sottotetti - ove ne ricorrano i requisiti di igiene e salubrità - consente di ottenere il certificato di agibilità, ferma restando ovviamente la necessità di conseguirne in concreto il rilascio.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - nella parte in cui prevede l'agibilità dei sottotetti oggetto di recupero a fini abitativi, senza riferimento al certificato di cui agli artt. 24 e 25 del TUE. Avuto riguardo al suo tenore letterale, la norma impugnata dal Governo non elimina l'obbligo di sottoporre a controllo, attraverso la prescrizione del certificato di agibilità, gli interventi di recupero dei sottotetti che possono comportare un sensibile rischio di peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell'edificio o degli impianti in questione, e va quindi logicamente interpretata nel senso che, dal punto di vista edilizio, il recupero dei sottotetti - ove ne ricorrano i requisiti di igiene e salubrità - consente di ottenere il certificato di agibilità, ferma restando ovviamente la necessità di conseguirne in concreto il rilascio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
20/04/2015
n. 17
art. 13
co. 1
legge della Regione Marche
20/04/2015
n. 17
art. 13
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 24
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 25