Sentenza 283/2016 (ECLI:IT:COST:2016:283)
Massima numero 39363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  22/11/2016;  Decisione del  22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39362  39364


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Dismissione di fondi agricoli "ex beni dello Stato" di proprietà della Provincia - Comunicazione dell'intenzione di vendere - Prevista affissione dell'elenco degli immobili nell'albo del Comune ove sono ubicati - Contrasto con la normativa statale che richiede la comunicazione individuale ai titolari di diritti di prelazione - Incidenza sull'autonomia negoziale - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma , lett. l), Cost. - l'art. 20-ter, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 2 del 1987, nel testo originario antecedente la sostituzione operata dall'art. 38 della legge provinciale n. 6 del 2007. La disposizione censurata dal Tribunale di Bolzano - nel prevedere, difformemente dalla normativa statale, che la comunicazione dell'intenzione di vendere gli "ex beni dello Stato" di proprietà della Provincia avvenga a mezzo di affissione all'albo del Comune ove i beni sono ubicati, e non a mezzo di comunicazione individuale ai titolari dei diritti di prelazione - viola la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, in quanto incide sulla scelta del contraente nella compravendita dei fondi agricoli provinciali e sull'autonomia negoziale (sia dei soggetti che si determinano al loro acquisto, sia della pubblica amministrazione che agisce iure privatorum per la dismissione di beni patrimoniali indisponibili), così ponendo in essere non già un intervento marginale, limitato a semplici adattamenti, integrazioni o specificazioni della disciplina statale, ma una deroga ad essa in relazione a un profilo fondamentale dell'ordinamento civile, quello della libertà negoziale, di esclusiva competenza statale. (Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2015, n. 269 del 2014, n. 74 del 2012, n. 114 del 2011, n. 53 del 2011, n. 45 del 2010, n. 401 del 2007 e n. 253 del 2006; sentenze n. 295 del 2009, n. 60 del 1968 e n. 6 del 1958, relative a interventi del legislatore regionale privi del carattere di marginalità).

L'incidenza sulla competenza regionale del limite del diritto privato non opera in modo assoluto, in quanto anche la disciplina dei rapporti privatistici può subire un qualche adattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che vale a soddisfare il rispetto del principio di eguaglianza. Condizioni imprescindibili per giustificare l'intervento regionale sono la sua marginalità; la connessione con una materia di competenza regionale; e il rispetto del principio di ragionevolezza. (Precedenti citati: sentenze n. 352 del 2001, n. 441 del 1994 e n. 35 del 1992).

Le deroghe al diritto privato consentite alle norme provinciali in tema di maso chiuso si giustificano in ragione della necessità di tutelare la specificità storica e sociale di tale istituto, e della maggiore estensione della potestà legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in tale materia rispetto alle altre sue competenze pure primarie. (Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2010, n. 405 del 1996, n. 340 del 1996, n. 691 del 1988, n. 40 del 1957, n. 5 del 1957 e n. 4 del 1956).



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Bolzano  21/01/1987  n. 2  art. 20  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte