Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  22/11/2016;  Decisione del  22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39330  39331  39332  39333  39334  39335  39336  39337  39338  39339  39340  39341  39342  39343  39344


Titolo
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e ad un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti - Individuazione da parte del dirigente scolastico di concerto con gli organi collegiali - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata mancanza di coinvolgimento delle Regioni (mediante intesa o in altra forma) e asserita violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di "istruzione" - Insussistenza - Natura di principio fondamentale della norma censurata - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 29, della legge n. 107 del 2015, a norma del quale il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti, nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. Lungi dal porre una norma di dettaglio e ledere la competenza regionale concorrente in materia di "istruzione", la disposizione impugnata esprime un principio fondamentale rivolto direttamente alle istituzioni scolastiche autonome, in quanto fissa criteri, obiettivi, direttive o discipline tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione; di conseguenza, trattandosi di disposizione legittimamente adottata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza a determinare i principi fondamentali in materia di "istruzione", neppure è necessario alcun coinvolgimento della Regione. (Precedente citato: sentenza n. 200 del 2009).

Atti oggetto del giudizio

legge  13/07/2015  n. 107  art. 1  co. 29

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte