Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
22/11/2016; Decisione del
22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e ad un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti - Individuazione da parte del dirigente scolastico di concerto con gli organi collegiali - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata mancanza di coinvolgimento delle Regioni (mediante intesa o in altra forma) e asserita violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di "istruzione" - Insussistenza - Natura di principio fondamentale della norma censurata - Non fondatezza della questione.
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e ad un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti - Individuazione da parte del dirigente scolastico di concerto con gli organi collegiali - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata mancanza di coinvolgimento delle Regioni (mediante intesa o in altra forma) e asserita violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di "istruzione" - Insussistenza - Natura di principio fondamentale della norma censurata - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 29, della legge n. 107 del 2015, a norma del quale il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti, nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. Lungi dal porre una norma di dettaglio e ledere la competenza regionale concorrente in materia di "istruzione", la disposizione impugnata esprime un principio fondamentale rivolto direttamente alle istituzioni scolastiche autonome, in quanto fissa criteri, obiettivi, direttive o discipline tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione; di conseguenza, trattandosi di disposizione legittimamente adottata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza a determinare i principi fondamentali in materia di "istruzione", neppure è necessario alcun coinvolgimento della Regione. (Precedente citato: sentenza n. 200 del 2009).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 29, della legge n. 107 del 2015, a norma del quale il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti, nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. Lungi dal porre una norma di dettaglio e ledere la competenza regionale concorrente in materia di "istruzione", la disposizione impugnata esprime un principio fondamentale rivolto direttamente alle istituzioni scolastiche autonome, in quanto fissa criteri, obiettivi, direttive o discipline tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione; di conseguenza, trattandosi di disposizione legittimamente adottata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza a determinare i principi fondamentali in materia di "istruzione", neppure è necessario alcun coinvolgimento della Regione. (Precedente citato: sentenza n. 200 del 2009).
Atti oggetto del giudizio
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 29
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte