Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
22/11/2016; Decisione del
22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale - Definizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata esorbitanza dalla competenza statale in materia di "norme generali sull'istruzione" - Asserita violazione della competenza regionale residuale nella "istruzione e formazione professionale", dell'autonomia amministrativa regionale, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di leale collaborazione - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza della questione.
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale - Definizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata esorbitanza dalla competenza statale in materia di "norme generali sull'istruzione" - Asserita violazione della competenza regionale residuale nella "istruzione e formazione professionale", dell'autonomia amministrativa regionale, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di leale collaborazione - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 44, della legge n. 107 del 2015, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. La disposizione impugnata - nell'affidare al Ministero dell'istruzione il compito di definire l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale - è volta non tanto a regolare la materia della "istruzione e formazione professionale" di competenza regionale residuale, quanto a garantire agli allievi iscritti ai corsi delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali. Essa, inoltre, richiama più volte il "rispetto delle competenze delle Regioni" e prevede che la definizione da parte del Ministero avvenga, in ogni caso, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, scongiurando in tal modo qualsivoglia vulnus alle competenze regionali.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 44, della legge n. 107 del 2015, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. La disposizione impugnata - nell'affidare al Ministero dell'istruzione il compito di definire l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale - è volta non tanto a regolare la materia della "istruzione e formazione professionale" di competenza regionale residuale, quanto a garantire agli allievi iscritti ai corsi delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali. Essa, inoltre, richiama più volte il "rispetto delle competenze delle Regioni" e prevede che la definizione da parte del Ministero avvenga, in ogni caso, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, scongiurando in tal modo qualsivoglia vulnus alle competenze regionali.
Atti oggetto del giudizio
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 44
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte