Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  22/11/2016;  Decisione del  22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39329  39330  39332  39333  39334  39335  39336  39337  39338  39339  39340  39341  39342  39343  39344


Titolo
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Linee guida per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli Istituti tecnici superiori - Emanazione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata adozione di norme statali vincolanti di dettaglio in materia di "istruzione" - Asserita violazione della competenza legislativa concorrente e della potestà regolamentare delle Regioni - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Puglia, in riferimento al combinato disposto dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost. - dell'art. 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui affida al Ministro dell'istruzione l'elaborazione di apposite linee guida, per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, in vista della realizzazione degli obiettivi indicati nelle lettere da a) a f) del medesimo comma. Le suddette linee guida costituiscono la necessaria integrazione della norma primaria, per conseguire l'uniforme realizzazione degli obiettivi da essa fissati. Proprio in ragione della stretta contiguità con la competenza regionale e delle esigenze di partecipazione rafforzata delle Regioni, è previsto che il decreto ministeriale con cui le linee guida sono emanate sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. (Precedente citato: sentenza n. 62 del 2013).
L'art. 117, sesto comma, Cost. preclude allo Stato, nelle materie di legislazione concorrente, non già l'adozione di qualsivoglia atto sub-legislativo, bensì dei soli regolamenti, che sono fonti del diritto, costitutive di un determinato assetto dell'ordinamento. Le linee guida sono invece atti esecutivi (secondo alcuni di alta amministrazione) che, in particolari circostanze, vengono strettamente ad integrare la normativa primaria che ad essi rinvia, affidando loro quelle specificazioni dei suoi principi, di cui esige un'applicazione uniforme. Sovente le linee guida implicano conoscenze specialistiche proprie del settore ordinamentale in cui si innestano, e per tale caratteristica mal si conciliano con il diretto contenuto dell'atto legislativo. (Precedente citato: sentenza n. 11 del 2014).

Atti oggetto del giudizio

legge  13/07/2015  n. 107  art. 1  co. 47

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 6

Altri parametri e norme interposte