Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
22/11/2016; Decisione del
22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Linee guida per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori - Inclusione, tra gli obiettivi previsti, della possibilità che le fondazioni di partecipazione, cui fanno capo i suddetti istituti, attivino nel territorio provinciale altri percorsi di formazione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata esorbitanza dalla competenza statale in materia di "norme generali sull'istruzione" - Asserita violazione della competenza esclusiva regionale nella materia "istruzione e formazione professionale", dell'autonomia amministrativa regionale, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di leale collaborazione - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza della questione.
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Linee guida per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori - Inclusione, tra gli obiettivi previsti, della possibilità che le fondazioni di partecipazione, cui fanno capo i suddetti istituti, attivino nel territorio provinciale altri percorsi di formazione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata esorbitanza dalla competenza statale in materia di "norme generali sull'istruzione" - Asserita violazione della competenza esclusiva regionale nella materia "istruzione e formazione professionale", dell'autonomia amministrativa regionale, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di leale collaborazione - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 47, lett. f), della legge n. 107 del 2015, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. La disposizione impugnata prevede che le fondazioni di partecipazione, cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione, ma fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e quindi senza pregiudizio per le competenze delle Regioni, le quali non solo programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS (istruzione e formazione tecnica superiore), ai sensi dell'art. 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, ma sono e rimangono titolari del potere autorizzatorio.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 47, lett. f), della legge n. 107 del 2015, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. La disposizione impugnata prevede che le fondazioni di partecipazione, cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione, ma fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e quindi senza pregiudizio per le competenze delle Regioni, le quali non solo programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS (istruzione e formazione tecnica superiore), ai sensi dell'art. 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, ma sono e rimangono titolari del potere autorizzatorio.
Atti oggetto del giudizio
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 47
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte