Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
22/11/2016; Decisione del
22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Ambiti territoriali dei ruoli regionali del personale docente - Definizione della loro ampiezza da parte degli uffici scolastici regionali - Ricorso delle Regioni Veneto e Puglia - Denunciata incidenza su profili organizzativi della rete scolastica, di pertinenza regionale - Asserita violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di istruzione, del principio del buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di leale collaborazione - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza della questione.
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Ambiti territoriali dei ruoli regionali del personale docente - Definizione della loro ampiezza da parte degli uffici scolastici regionali - Ricorso delle Regioni Veneto e Puglia - Denunciata incidenza su profili organizzativi della rete scolastica, di pertinenza regionale - Asserita violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di istruzione, del principio del buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di leale collaborazione - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza della questione.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Veneto e Puglia in riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, che assegna agli uffici scolastici regionali il compito di definire l'ampiezza (inferiore alla Provincia o alla Città metropolitana) degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente. La disposizione impugnata non ha riguardo alla distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche autonome - compito del quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni non possono essere private - ma alla ben diversa fattispecie della definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente. Trattandosi di personale statale, la relativa disciplina rientra senza alcun dubbio nella competenza statale esclusiva in materia di "organizzazione amministrativa dello Stato", di cui all'art. 117, comma secondo, lett. g), Cost. (Precedenti citati: sentenza n. 13 del 2004, sulla competenza regionale in ordine alla distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche; sentenza n. 279 del 2005, sulla competenza statale esclusiva in tema di personale docente statale).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Veneto e Puglia in riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, che assegna agli uffici scolastici regionali il compito di definire l'ampiezza (inferiore alla Provincia o alla Città metropolitana) degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente. La disposizione impugnata non ha riguardo alla distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche autonome - compito del quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni non possono essere private - ma alla ben diversa fattispecie della definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente. Trattandosi di personale statale, la relativa disciplina rientra senza alcun dubbio nella competenza statale esclusiva in materia di "organizzazione amministrativa dello Stato", di cui all'art. 117, comma secondo, lett. g), Cost. (Precedenti citati: sentenza n. 13 del 2004, sulla competenza regionale in ordine alla distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche; sentenza n. 279 del 2005, sulla competenza statale esclusiva in tema di personale docente statale).
Atti oggetto del giudizio
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 66
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte