Sentenza 93/2024 (ECLI:IT:COST:2024:93)
Massima numero 46188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  05/03/2024;  Decisione del  05/03/2024
Deposito del 23/05/2024; Pubblicazione in G. U. 29/05/2024
Massime associate alla pronuncia:  46186  46187


Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice chiamato a decidere sull'opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto - Incompatibilità a pronunciarsi del giudice persona fisica che, nel rigettare la richiesta di decreto penale di condanna, abbia già espresso il convincimento sulla sussistenza della medesima causa di esclusione della punibilità - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e del diritto di difesa - Carenza assoluta di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199028).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per carenza assoluta di motivazione delle censure, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP del Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità, a decidere sull’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilità.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 34  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte