Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
22/11/2016; Decisione del
22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Ripartizione dell'organico dell'autonomia tra gli ambiti territoriali - Attribuzione di tale funzione al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata compressione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di "istruzione" - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per mancanza di forme di coinvolgimento regionale - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza della questione.
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Ripartizione dell'organico dell'autonomia tra gli ambiti territoriali - Attribuzione di tale funzione al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata compressione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di "istruzione" - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per mancanza di forme di coinvolgimento regionale - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - nella parte in cui affida ad un organo statale (dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale) la funzione di ripartizione dell'organico di autonomia "per ambiti territoriali". La disposizione impugnata non attiene alla distribuzione del personale tra le scuole, ma all'assetto dell'organico di personale statale. Inoltre, le disposizioni riguardanti la definizione dell'organico di autonomia devono essere senz'altro qualificate come "norme generali sull'istruzione", dal momento che, per evidenti ragioni di necessaria unità ed uniformità della disciplina in materia scolastica, sono preordinate ad introdurre una normativa operante sull'intero territorio nazionale avente ad oggetto "caratteristiche basilari" dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico. Trattandosi di una disciplina rientrante nella sicura competenza dello Stato, neppure sussiste alcun obbligo di coinvolgimento della Regione. (Precedente citato: sentenza n. 62 del 2013).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - nella parte in cui affida ad un organo statale (dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale) la funzione di ripartizione dell'organico di autonomia "per ambiti territoriali". La disposizione impugnata non attiene alla distribuzione del personale tra le scuole, ma all'assetto dell'organico di personale statale. Inoltre, le disposizioni riguardanti la definizione dell'organico di autonomia devono essere senz'altro qualificate come "norme generali sull'istruzione", dal momento che, per evidenti ragioni di necessaria unità ed uniformità della disciplina in materia scolastica, sono preordinate ad introdurre una normativa operante sull'intero territorio nazionale avente ad oggetto "caratteristiche basilari" dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico. Trattandosi di una disciplina rientrante nella sicura competenza dello Stato, neppure sussiste alcun obbligo di coinvolgimento della Regione. (Precedente citato: sentenza n. 62 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 68
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte