Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
22/11/2016; Decisione del
22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia - Definizione annuale da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata incidenza su profili organizzativi di pertinenza regionale - Asserita violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di "istruzione" nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza della questione.
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia - Definizione annuale da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata incidenza su profili organizzativi di pertinenza regionale - Asserita violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di "istruzione" nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'istruzione la funzione di definire annualmente, tramite decreto, un incremento dei posti dell'organico, non facenti parte dell'organico di autonomia. L'incremento dell'organico del personale della scuola non può che spettare allo Stato, essendo gli insegnanti - al pari dei dirigenti scolastici - dipendenti pubblici statali e non regionali; di conseguenza, il titolo di competenza esclusiva statale in materia di "organizzazione amministrativa dello Stato" (art. 117, secondo comma, lett. g, Cost.) assume un peso decisamente prevalente rispetto al titolo di competenza concorrente in materia di "istruzione" (art. 117, terzo comma, Cost.), escludendo per lo Stato ogni obbligo di coinvolgimento regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 147 del 2012 e n. 92 del 2011).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'istruzione la funzione di definire annualmente, tramite decreto, un incremento dei posti dell'organico, non facenti parte dell'organico di autonomia. L'incremento dell'organico del personale della scuola non può che spettare allo Stato, essendo gli insegnanti - al pari dei dirigenti scolastici - dipendenti pubblici statali e non regionali; di conseguenza, il titolo di competenza esclusiva statale in materia di "organizzazione amministrativa dello Stato" (art. 117, secondo comma, lett. g, Cost.) assume un peso decisamente prevalente rispetto al titolo di competenza concorrente in materia di "istruzione" (art. 117, terzo comma, Cost.), escludendo per lo Stato ogni obbligo di coinvolgimento regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 147 del 2012 e n. 92 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 69
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte