Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  22/11/2016;  Decisione del  22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39329  39330  39331  39332  39333  39334  39335  39337  39338  39339  39340  39341  39342  39343  39344


Titolo
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Definizione degli ambiti territoriali e dimensionamento delle reti delle istituzioni scolastiche - Ritenuta attribuzione di tale funzione agli uffici scolastici regionali - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata incidenza su profili organizzativi di pertinenza regionale - Asserita violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di "istruzione" nonché del principio di leale collaborazione - Erroneità del presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 74, della legge n. 107 del 2015, promossa dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. La disposizione impugnata non invade la competenza delle Regioni a disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio, poiché - contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente - il combinato disposto dei commi 74 e 71 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 non si traduce affatto nell'attribuzione agli uffici scolastici regionali della funzione di definire le reti delle istituzioni scolastiche, ma comporta semplicemente che la costituzione della rete, soltanto promossa dall'ufficio scolastico regionale, debba comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell'art. 138, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 112 del 1998 (che aveva delegato alle Regioni funzioni amministrative in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nonché di programmazione della rete scolastica) e dell'art. 3 del d.P.R. n. 233 del 1998 (ai sensi del quale i "piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle Regioni"). È da escludere che la riforma del Titolo V Cost. abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione (programmazione scolastica di cui al citato art. 138) che era già ad esse conferita dalla normativa antecedente, sia pure soltanto sul piano meramente amministrativo. (Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2009 e n. 34 del 2005).

Atti oggetto del giudizio

legge  13/07/2015  n. 107  art. 1  co. 74

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte