Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  22/11/2016;  Decisione del  22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39329  39330  39331  39332  39333  39334  39335  39336  39338  39339  39340  39341  39342  39343  39344


Titolo
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Istituzione di un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata destinazione alle Regioni di risorse vincolate in violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento all'art. 117, terzo comma, e 119 Cost. - nella parte in cui istituirebbe un fondo a destinazione vincolata ai fini della "valorizzazione del merito del personale docente". Tale valorizzazione è un profilo attinente alla disciplina dei dipendenti pubblici statali, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., e che non dà luogo, pertanto, ad una destinazione vincolata di fondi alle Regioni.

Atti oggetto del giudizio

legge  13/07/2015  n. 107  art. 1  co. 126

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte