Sentenza 284/2016 (ECLI:IT:COST:2016:284)
Massima numero 39337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
22/11/2016; Decisione del
22/11/2016
Deposito del 21/12/2016; Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Titolo
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Istituzione di un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata destinazione alle Regioni di risorse vincolate in violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Istituzione di un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata destinazione alle Regioni di risorse vincolate in violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento all'art. 117, terzo comma, e 119 Cost. - nella parte in cui istituirebbe un fondo a destinazione vincolata ai fini della "valorizzazione del merito del personale docente". Tale valorizzazione è un profilo attinente alla disciplina dei dipendenti pubblici statali, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., e che non dà luogo, pertanto, ad una destinazione vincolata di fondi alle Regioni.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento all'art. 117, terzo comma, e 119 Cost. - nella parte in cui istituirebbe un fondo a destinazione vincolata ai fini della "valorizzazione del merito del personale docente". Tale valorizzazione è un profilo attinente alla disciplina dei dipendenti pubblici statali, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., e che non dà luogo, pertanto, ad una destinazione vincolata di fondi alle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 126
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte